Usura sopravvenuta, la Cassazione offre un assist alle banche e ne stabilisce l’irrilevanza

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di Valentino Vecchi, dottore commercialista

Con sentenza n.24675/2017 dello scorso 19 ottobre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito l’irrilevanza giuridica della cosiddetta “usura sopravvenuta”. La pronuncia da un lato stimola riflessioni di carattere economico-sociale, dall’altro merita un approfondimento volto a comprenderne il possibile impatto sui giudizi oggi in essere sull’oramai annosa questione dell’usura bancaria.

L’analisi non può che prendere le mosse dalla definizione di “usura sopravvenuta” chiarendo, principalmente, che trattasi di fattispecie di costruzione giurisprudenziale sino ad oggi considerata una particolare – e meno grave – manifestazione di una condotta usuraia. Ma procediamo per gradi. L’art.644 c.p., riscritto a seguito dell’introduzione della legge n.108 del 7 marzo 1996, che ha novellato la precedente disciplina sul reato di usura, stabilisce – al primo comma – che “chiunque, ………, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, …………, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.
Il terzo comma del medesimo articolo prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, limite noto come “tasso soglia”.

La norma è stata oggetto di chiarimento mediante la legge di interpretazione autentica n.24/2001, secondo cui “si intendono usurai gli interessi che superano la soglia stabilita dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In sintesi, il vigente quadro normativo attribuisce rilevanza giuridica unicamente alla condotta che trae origine da un intento usuraio, intento da valutarsi al momento dell’accordo contrattuale.

Chiarito quanto innanzi, si è frequentemente posto il problema – nei giudizi che vertono sul reato di usura – di comprendere quale rilevanza giuridica attribuire alla condotta del soggetto mutuante che ottiene il pagamento di interessi liquidati ad un tasso che, sebbene legittimo all’epoca dell’accordo contrattuale (semmai sottoscritto svariati anni prima), risulta usuraio al momento della dazione, per effetto della discesa dei tassi medi di mercato. In pratica ci si è chiesti se non sia parimenti censurabile la condotta di chi, pur consapevole dell’abbassamento della soglia di usura, incamera interessi liquidati ad un tasso originariamente legittimo ma divenuto “oltre soglia”.

Per fornire una risposta ispirata ad un criterio di buon senso, la giurisprudenza (anche di legittimità – si vedano le sentenze n.602 e n.603 dell’11.01.2013) ha operato la distinzione tra “usura originaria” – ovverosia quella riscontrabile in una pattuizione usuraia ab origine – ed “usura sopravvenuta”, quella, per l’appunto, discendente dalla percezione di interessi liquidati ad un saggio legittimo all’atto dell’accordo contrattuale ma superiore alla soglia di usura vigente nel momento del pagamento.
La prima fattispecie, più grave, è sanzionata (dal punto di vista civile) con la trasformazione del rapporto da oneroso in gratuito (ex art.1815 c.c.). In ipotesi di usura sopravvenuta, di contro, in ragione della minore gravità della condotta del mutuante, sino ad oggi erano considerati non dovuti unicamente gli interessi eccedenti la soglia di usura.
Se questo è stato l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli anni (seppur con talune eccezioni), con la sentenza in commento tutto cambia.

La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – pronuncia che, ad onor del vero, risulta molto ben argomentata – prende le mosse dal contrasto giurisprudenziale formatosi, sulla rilevanza giuridica dell’”usura sopravvenuta”, in seno alla stessa Suprema Corte.
Richiamati i due differenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, le SS.UU. ritengono di dover dare continuità a quello secondo il quale, in virtù della legge di interpretazione autentica n.24/2001, alcuna rilevanza giuridica assume l’“usura sopravvenuta”. Secondo i giudici ermellini, quindi, “è priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla legge n.108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”.

Posto che la questione si impernia sulla legge di interpretazione autentica n.24/2001, secondo le SS.UU. “non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l’efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale (art.644 c.p., primo comma – n.d.r.) e alla sanzione civile della gratuità del mutuo (art.1815, secondo comma – n.d.r.), perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell’art.644 cod. pen.”, come interpretato con legge n.24/2001.
Peraltro, secondo le Sezioni Unite, l’obbligo del mutuante di rinunciare agli interessi eccedenti la soglia di usura vigente al momento del pagamento non può sussistere neppure in virtù del generale principio, sancito dall’art.1375 c.c., di buona fede oggettiva nell’esecuzione dei contratti.

L’orientamento sul tema assunto dalla Cassazione con la sentenza in parola, sicuramente ben motivato in punto di diritto, può risultare certamente poco condivisibile da chi, solo per aver contratto un debito quando il limite usuraio era più alto, può vedersi costretto a pagare interessi liquidati ad un tasso che, in quel momento, non potrebbe essere contrattualmente convenuto perché illegittimo.
Se questo soggetto, poi, fosse un mutuatario – come tanti ce ne sono – chiamato a fare enormi sacrifici per pagare la rata del finanziamento, si porrebbe nella sua massima evidenza quell’aspetto sociale della questione del tutto ignorato dalle SS.UU. (che neppure hanno auspicato, posta l’assenza di un obbligo giuridico, l’assunzione di una condotta eticamente virtuosa da parte delle banche).

In sintesi, il principio statuito dalle SS.UU. da un lato potrebbe indurre i soggetti mutuanti ad assumere una condotta selettiva nei confronti della propria clientela, rifiutando, ad esempio, la rinegoziazione di un tasso divenuto fuori mercato a quei mutuatari con rating negativo, dall’altro potrebbe far venir meno quel buon senso che, sino ad oggi, ha spesso ispirato la condotta degli istituti di credito che, consapevoli dell’abbassamento dei tassi medi di mercato – e, quindi, del limite usuraio – hanno volontariamente adeguato al ribasso il tasso di interesse richiesto al mutuatario.

Se i riflessi della pronuncia in commento sul comportamento degli istituti mutuanti potrebbero apparire solo ipotetici ed eventuali per quei rapporti di finanziamento facilmente trasferibili (ad esempio ricorrendo all’istituto della surroga), di contro, assai concreto risulta il rischio di un rilevante impatto economico-sociale, del nuovo principio, su quei rapporti, non sporadici, in cui il debitore non può di fatto svincolarsi dal mutuante. Basti pensare ad un classico rapporto di affidamento regolato in conto corrente in cui, di fatto, è preclusa al cliente la possibilità di rinunciare alla linea di credito, atteso che la rinuncia presupporrebbe il rientro dall’esposizione. In tali circostanze, pertanto, il mutuatario sarebbe costretto ad accettare le condizioni praticate dalla banca pur se divenute fuori mercato.

Sul fronte giudiziario, la recente pronuncia della Cassazione certamente condizionerà i giudizi oggi pendenti sul tema dell’usura bancaria.

Particolarmente significativi possono essere (e probabilmente lo saranno) i riflessi sui giudizi che vertono su rapporti di conto corrente. Difatti, atteso che la pronuncia della Cassazione ha ad oggetto un contratto di mutuo, il principio sancito in termini generali dalle SS.UU. andrebbe, a rigor di logica, riferito a qualsiasi rapporto di finanziamento.

Pertanto, la verifica della legittimità – ex legge n.108/1996 – dei tassi di interesse in concreto praticati dalla banca nell’ambito di un rapporto di conto corrente sul quale risulta regolata una linea di credito (accertamento tecnico-contabile usualmente disposto dal magistrato, su eccezione di parte, nei giudizi di tal specie) potrebbe ora non assumere più alcuna rilevanza giuridica se si parte dall’assunto, sancito dai giudici ermellini, che occorre verificare unicamente la legittimità dell’accordo contrattuale. Resta inteso, a parere di chi scrive, che la variazione delle condizioni economiche apportate in corso di rapporto dalla banca ex art.118 TUB, configurando un nuovo accordo contrattuale tra le parti (benché tacitamente raggiunto), rende necessaria una nuova verifica dell’eventuale ricorrenza di “usura originaria”, sanzionabile – ex art.1815 c.c., secondo comma – con la trasformazione del rapporto da oneroso in gratuito.