Lo stalking non è solo tra ex. Le cronache giudiziarie sono ormai piene di casi di stalking (o presunto tale): uomini che perseguitano le loro ex, donne che non si rassegnano alla fine di una storia, compagni ossessivi con il partner sono pane quotidiano per gazzette, rotocalchi, e telegiornali. Ma gli atti persecutori (il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., comunemente detto “stalking”) non sono solo quelli compiuti tra conviventi ed ex, tra soggetti cioè legati (o che lo sono stati) da un rapporto affettivo: ogni comportamento persecutorio che incida sulla libertà altrui al punto da determinarne gli esiti, modificando gli stili e le abitudini di vita della vittima o che comunque gli procuri un “grave stato d’ansia o di paura” è stalking ed è punito dalla legge. L’esistenza (o la pre-esistenza) di una relazione sentimentale tra persecutore e perseguitato non è un presupposto del reato ma una condizione che ne aggrava il profilo sanzionatorio: lo prevede espressamente il 2° comma dell’art. 612 bis (“La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”). Per quanto lo stalking in danno dell’ex sia il caso più frequente resta tuttavia ben possibile che questo reato sia consumato anche in altri ambiti sociali e tra persone non legate da alcun legame affettivo: così può commettersi in danno di amici o conoscenti, familiari o colleghi di lavoro, addirittura di persone che neppure si conosce. E vittime di atti persecutori possono essere anche i vicini di casa, meglio ancora se condòmini. Si pensi a quei casi di dispetti e petulanze commessi in danno del condomino che proprio non riusciamo a digerire, a quegli atteggiamenti di maleducazione e vessazione che possiamo subire dall’inquilino della porta accanto, ai comportamenti ossessivi del dirimpettaio piuttosto che del vicino di box: tutte situazioni che, se caratterizzate dalla ripetitività, possono integrare gli estremi del reato di atti persecutori allorquando costringono la vittima a mutare le sue abitudini o addirittura a ricorrere al medico per veri e propri stati d’ansia o addirittura paura per la propria incolumità o quella dei propri cari. Far sgocciolare acqua sul piano sottostante al punto da costringere l’inquilino del piano di sotto a coprirsi con una tenda privandosi di parte della luce solare; ostruire appositamente l’ingresso del box auto; ascoltare musica a tutto volume costringendo uno o più inquilini a dormire con le finestre chiuse: sono solo alcuni dei casi più frequenti di comportamenti che potrebbero costituire il presupposto dello stalking. Ove tali comportamenti siano ripetuti nel tempo e comportino una modifica dello stile di vita del soggetto che ne è vittima essi non saranno più semplici molestie ma potremo parlare di veri e propri atti persecutori. I rimedi che la legge fornisce sono diversi e diversamente applicabili: presupposto che li accomuna è la denuncia del reato, senza la quale nessuna tutela potrà offrirsi. Il primo passo, pertanto, da fare è recarsi in Caserma o da un avvocato penalista per raccontare i fatti e sporgere querela nei confronti dell’autore del reato: questo consentirà l’avvio delle indagini e parallelamente, ove ve ne siano i presupposti, l’adozione di alcune misure cautelari (obbligo di presentazione in Caserma, divieto di frequentazione di determinati luoghi in cui si reca abitualmente la vittima, allontanamento dalla casa, obbligo di dimora e addirittura carcere). Possono essere inoltre disposte anche misure di sicurezza, ove il sospettato di stalking sia un soggetto pericoloso ed infermo di mente. I soggetti che si macchiano di un reato del genere sono spesso afflitti da disturbi psichici, vere e proprie manie che rendono inapplicabili o comunque inutili misure di prevenzione più leggere e “la cui esecuzione (libera dai dovuti e costanti controlli) sia affidata in gran parte all’autocustodia dell’interessato” (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 30573 del 02/08/2011): un soggetto che per le proprie condizioni di salute mentale è incapace di autodeterminarsi, di capire l’importanza e le conseguenze delle proprie azioni sarà incapace di rispettare limitazioni e divieti di questo genere. In presenza di tali individui, dei quali sia inoltre accertata una certa pericolosità sociale, non vi sarà altro strumento di tutela se non il ricovero in un istituto di cura psichiatrica. Ed è quanto accaduto ad un soggetto nei cui confronti una recente pronuncia della Suprema Corte ha ritenuto correttamente disposto il ricovero: questi infatti, stando alle denunce di più condòmini, aveva per un anno avuto “comportamenti gravemente molesti, fatti di abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni dei condomini, danneggiamento di autovetture degli stessi, versamento di acido muriatico nei locali comuni dell’edificio, immissione di suoni ad alto volume nella confinante camera da letto della figlia minore di uno dei condomini, pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi nei confronti di alcune persone offese e l’inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali” (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 26589 del 19/06/2014). È di tutta evidenza come simili azioni possano integrare le “condotte reiterate di molestia” richieste dall’art. 612 bis cod. pen., così come è risultato anche provato, come si legge in sentenza, “lo stato d’ansia e di timore per l’incolumità delle mogli e dei figli minori” patito dai condòmini querelanti, cui è oltretutto seguito “il mutamento delle abitudini di vita degli stessi, segnatamente derivante dalla privazione per i figli minori della possibilità di giocare all’interno del condominio”. Il ricovero è pertanto l’unico strumento di tutela possibile in considerazione dello stato psichico del soggetto in questione. La presenza quindi di uno stato di infermità mentale e della pericolosità sociale rende applicabile in casi del genere il ricovero quale “anticipazione della misura di sicurezza” che sarà poi probabilmente disposta con la sentenza che in seguito accerterà l’effettiva commissione del reato contestato (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 1274 de. 20/02/1997).