Ascensore a norma disabili, detrazioni e Iva al 4%

1441

Ascensore? Ormai non se ne può più fare a meno. Anche nei palazzi con pochi piani diventa un impianto indispensabile, soprattutto perché la popolazione invecchia. E con l’età fare su e giù diventa giorno dopo giorno più faticoso. Per tener conto di questa esigenza arriva una buona notizia dall’Agenzia delle entrate: l’installazione dell’ascensore gode sempre della detrazione del 36 per cento, anche se non si tratta di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche. Le maggioranze necessarie se l’ascensore non serve per abbattere le barriere architettoniche – L’installazione di un ascensore in un palazzo che ne è sprovvisto, se non ha le dimensioni e le caratteristiche tali da essere accessibile agli invalidi a norma di legge, rappresenta un’innovazione “onerosa” ai sensi dell’art. 1121 Cod. Civ. Poiché l’ascensore è suscettibile di utilizzazione separata, si può, cioè, decidere di usarlo o meno senza che questo crei problemi all’impianto o alla sua installazione, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, e questa ricade tutta su chi invece intende usarlo. In questo caso la maggioranza necessaria per deliberare l’installazione è quella qualificata, ossia i due terzi dei condomini e dei millesimi. Chi non paga non può poi usare l’ascensore. Le spese vanno divise in base ai millesimi di proprietà e senza tener conto dell’altezza del piano. Solo quelle di manutenzione ordinaria e di esercizio si dividono anche tenendo conto del piano: secondo la Cassazione con sentenza 5479 del 1991, si applicano le stesse regole previste per le scale. Se chi non è d’accordo dopo cambia idea – Nulla impedisce di cambiare idea, magari quando gli acciacchi cominciano a farsi sentire o quando arriva un nuovo bebè: e anche chi non ha partecipato alle spesa in prima battuta può “aggregarsi” dopo. Per legge in questo caso è dovuto sia il pagamento delle spese iniziali che quello delle spese di manutenzione annuali pagate dagli altri e rivalutate in base all’inflazione. Occorrerà, quindi, ricalcolare tutti i costi e suddividerli in base al numero degli utenti finali. Chi arriva per ultimo pagherà la sua quota e questa verrà girata come rimborso a chi inizialmente si era fatto carico di tutte le spese. Se l’ascensore è a norma disabili- È possibile proporre l’installazione dell’ascensore non come innovazione ma come intervento volto all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89. Per questo, non è necessario che vi siano portatori di handicap e per installare l’ascensore è sufficiente un voto a favore da parte della maggioranza che rappresenti un terzo dei millesimi e dei condomini. La spesa diventa obbligatoria per tutti, anche per chi non è d’accordo o non intende utilizzarlo perchè abita al pian terreno. L’ascensore, però, per ricadere in questa categoria dovrà presentare le caratteristiche che lo rendono a norma della legge, in termini di ampiezza e sicurezza. Occhio al taglio delle scale e a non dar fastidio a nessuno – Perché l’installazione sia possibile, anche nel caso di abbattimento delle barriere, non debbono essere arrecate limitazioni alle proprietà private o alla comodità dei condomini che non fossero d’accordo. L’installazione è vietata quando è necessario restringere la larghezza dei gradini al di sotto della dimensione utile per far posto all’ascensore. In questo caso, infatti, la Cassazione (sent.12847/2007) ha stabilito che l’installazione non è ammessa in quanto la riduzione della rampa “comporta una grave menomazione, rendendo disagevole il contemporaneo passaggio di due persone e problematico il trasporto di oggetti di grosse dimensioni”. Questo è possibile solo se tutti sono d’accordo o se paga solo chi lo vuole e gli altri non si oppongono. Divieto anche nel caso in cui l’impianto rechi un danno alla proprietà privata, se chi rischia di subirlo non è d’accordo. Se per mettere una cabina esterna si dovesse restringere un giardino privato, il proprietario potrebbe opporsi perché sarebbero limitati i suoi diritti e ridotto lo spazio della sua proprietà: senza il suo consenso l’ascensore non si può installare. Per l’ascensore esterno occorre verificare cosa prevede il Comune – Per la costruzione dell’ascensore esterno, inoltre, occorre verificare cosa dice il regolamento edilizio comunale. Nel testo le caratteristiche tecniche e i requisiti da rispettare. Se non c’è spazio a sufficienza in questo caso non c’è nulla da fare. Le detrazioni fiscali – Come ha definitivamente chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.7 del 12 febbraio, l’installazione di un ascensore rientra sempre tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 36 per cento per ristrutturazione, che si tratti o meno di ascensore a norma di disabili. Per legge, infatti, sono agevolati tutti i lavori sulle parti comuni degli edifici e anche quelli relativi si nuovi impianti. Iva al 4 per cento sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Se l’ascensore è a norma di disabili, però, si ha un vantaggio in più: oltre alle detrazioni fiscali, infatti, si ha diritto all’Iva al 4 per cento su tutto il contratto di appalto per la sua installazione. Lo prevede la normativa in vigore in materia di Iva secondo la quale sono sottoposte all’aliquota agevolata al 4 per cento “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. Niente detrazione per chi subentra successivamente – L’agevolazione fiscale, però, non spetta a chi decide di partecipare alla spesa di installazione solo successivamente. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio – chiarisce l’Agenzia delle entrate – la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministrazione del condominio. Di conseguenza la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreché quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.