Assicurazione fideiussoria: la comunicazione tardiva dell’inadempimento non giustifica il mancato ristoro da parte del garante, salvo specifica clausola

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Cassazione civile sez. II – 30/01/2019, n. 2688
In materia di polizze fideiussorie, il creditore terzo che avverte in ritardo il garante non decade dal diritto ad essere indennizzato, a meno che non sia espressamente previsto dal contratto di assicurazione.
Nella controversia sottoposta all’attenzione dei Giudici di legittimità, la ricorrente – una società cooperativa fornitrice di vini da tavola – aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Viterbo, aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere il pagamento della somma pattuita a titolo di corrispettivo per una fornitura di vino da tavola garantita da fideiussione assicurativa.
Nei fatti, parte attrice sosteneva che nelle condizioni generali del contratto fosse previsto un onere temporale di cinque giorni entro cui comunicare al garante ogni fatto o inadempienza del debitore, ma nessuna decadenza specifica e che in ragione di ciò, anche in assenza di comunicazioni, la garanzia non poteva essere esclusa.
Chiamati ad intervenire, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la Corte d’Appello nel qualificare l’atto di fideiussione (in favore della società cooperativa) quale assicurazione fideiussoria, «avrebbe dovuto verificare la natura e la valenza dell’art. 6 delle condizioni generali contrattuali, costituenti forza di legge fra le parti».
Detta clausola contrattuale, in effetti, nonostante imponesse al beneficiario l’onere di comunicare al fideiussore «entro cinque giorni dalla constatazione» ogni fatto o inadempienza del contraente, comportava la completa accettazione del contratto da parte della ricorrente, ma non subordinava all’inadempimento di tale onere né la decadenza dai benefici assicurativi né sanzioni contrattuali in capo al beneficiario della fideiussione.
Per i Giudici di legittimità, la Corte Territoriale, nel considerare il beneficiario decaduto dalla garanzia, è incorsa nella violazione dell’art. 1915 c.c., secondo cui il beneficiario della fideiussione perde il diritto all’indennità solo in caso di inadempimento doloso dell’obbligo di avviso. Nelle restanti ipotesi, ovvero quelle di condotta colposa (quindi anche in caso di adempimento con ritardo), l’assicuratore ha soltanto il potere di ridurre l’indennità da corrispondere in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto a causa del ritardo.
Pertanto la Suprema Corte, in accoglimento del proposto ricorso, ha confermato il principio di diritto in ragione del quale in materia di polizza fideiussoria non ricorre automaticamente l’impossibilità del beneficio assicurativo allorché la norma contrattuale non esplicita una espressa decadenza dal diritto del terzo beneficiario onerato di obbligo informativo nell’ipotesi in cui tale obbligo sia adempiuto col superamento del termine previsto per la comunicazione di fatto o inadempienza del contraente garantito.

Salvatore Magliocca
Amministratore del Gruppo Le Cauzioni