Caso Casertana Costruzioni, la Corte Ue: La capofila va esclusa se decade il subappaltante

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L’azienda capofila di un consorzio di imprese che partecipa ad un appalto perde il titolo per aggiudicarselo nel caso in cui una azienda ausiliaria, durante la procedura, perda la qualificazione Soa per svolgere la sua parte di competenza. E la capofila non ha diritto a rimpiazzarla, neppure quando emerge che la responsabilità della perdita della qualificazione è solo ed esclusivamente della ‘subappaltante’. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue esprimendosi sul quesito del Consiglio di Stato italiano sul ricorso presentato da Casertana Costruzioni srl che, capofila di un consorzio temporaneo su mandato di Qatar Costruzioni srl, ha perso un appalto per il progetto ‘Bandiera Blu’ di riqualificazione del litorale Domitio con fondi europei. La gara, indetta nel 2013 dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania e Molise, venne vinta dal Consorzio Stabile Infratech-SIBA Spa-Idroeco srl. Casertana, arrivata seconda, aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione. 
Il Tar della Campania respinse le ragioni di Casertana, rilevando in particolare che doveva essere esclusa “automaticamente” nel momento in cui era emerso che una sua impresa ausiliaria aveva perso la qualificazione Soa OS22 (per eseguire impianti di potabilizzazione e depurazione). Casertana ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, è scritto in una nota della Corte Ue, “evidenziando di avere riposto un legittimo affidamento nel fatto che la società ausiliaria avesse la qualifica richiesta e di non poter essere ritenuta responsabile della perdita di tale qualifica” e sostenendo che “il Tar avrebbe, quindi, dovuto riconoscere il suo diritto a sostituire l’impresa ausiliaria”. La Corte di giustizia europea ha invece “affermato la legittimità, rispetto al diritto dell’Unione, dell’esclusione automatica del consorzio” guidato da Casertana. I giudici di Lussemburgo hanno osservato che “i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza ostano a qualsiasi trattativa tra l’amministrazione aggiudicatrice e un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, il che implica che, in linea di principio (salva l’ipotesi di errori materiali manifesti da correggere), un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito”. “Ne consegue – ha aggiunto la Corte Ue – che l’amministrazione aggiudicatrice non può chiedere chiarimenti a un offerente la cui offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri”.