Compravendita di immobili a uso non abitativo e fino a 100.000 euro: basta la firma di un avvocato

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Si è fatto un gran parlare di questo nuovo provvedimento del Ddl Concorrenza, che ha suscitato, come ci si aspettava, un vespaio di polemiche, soprattutto da parte dei notai.

Via i notai, entrano in scena gli avvocati

L’art. 29 del Ddl Concorrenza, infatti, stabilisce che per le compravendite di immobili a uso non abitativo e dal valore inferiore a 100.000 euro (per esempio i box auto, ma anche tutti gli immobili che sono sede di uffici e attività commerciali o ricreative) non è più necessaria la firma del notaio e che un avvocato, o addirittura un commercialista, può redigerne l’atto. Questa nuova misura del governo permette, dunque, il passaggio di proprietà di garage, negozi, cantine grazie a un accordo privato di compravendita sottoscritta da un avvocato che ha l’obbligo di registrarlo, eseguire la voltura catastale e liquidare le imposte.

Procedure più veloci e aumento della competitività

Pare che l’art. 29 risponda a due esigenze prese in carico dal governo attraverso questa soluzione, ossia lo snellimento di alcuni atti di acquisto e vendita immobiliare e lo stimolo alla crescita economica, attraverso la liberalizzazione di alcune professioni e un aumento di competitività.

La firma dell’avvocato anche per donazioni e mutui

Infatti, la sostituzione del notaio con l’avvocato avviene anche quando si decide di donare un immobile o un terreno sempre di valore inferiore a 100.000 euro. In questo caso, ci si può recare presso uno studio legale e farsi autenticare una scrittura privata. Un altro atto pubblico che viene sottratto al notaio e affidato alla cura legale dell’avvocato è la richiesta di un mutuo ipotecario.

L’ira dei notai

Prevedibile e anche in parte condivisibile l’ira che ha suscitato questo provvedimento presso il Consiglio del Notariato, soprattutto per i rischi che sono connessi a questa nuova misura di legge e che i notai hanno a più riprese sottolineato. I punti su cui si sono soffermati maggiormente sono quattro:

 il rischio che possano essere venduti patrimoni altrui, perché chiunque può trascrivere un atto senza controllo di identità;

 il rischio che siano venduti beni abusivi, perché si possono trascrivere atti senza controllo di regolarità;

 evasione fiscale, perché si possono vendere immobili acquistati tramite atti mai registrati o mai trascritti o mai volturati;

 riciclaggio di patrimoni mafiosi, perché non ci sarebbero i controlli antiriciclaggio.

Chi ci perde e chi ci guadagna da questa nuova misura?

La misura del Governo non colpisce le lobby, come ha voluto far credere all’inizio, perché in realtà consegna direttamente alle banche e alle assicurazioni la gestione del mercato immobiliare. Infatti ci sono gli elementi per dare agli istituti di credito il controllo di tutta la filiera che va dalla richiesta del mutuo, alla compravendita dell’immobile alla stipula dell’assicurazione, con la conseguenza di vincolare i clienti alle loro condizioni. Forse per i cittadini la semplificazione burocratica è un vantaggio in termini di tempi che si restringono, ma siamo proprio sicuri che l’art. 29 non li costringerà a rivolgersi ai grandi gruppi bancari e imprenditoriali affamati di controllo finanziario? Staremo a vedere, in attesa anche dei risultati positivi che la nuova normativa potrà fornire.

Buona Vita.

Antonio Leone