Consac, arriva il Fondo a tutela degli utenti contro le perdite occulte di acqua

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in foto Gennaro Maione

Un Fondo ad hoc permetterà agli Utenti di Consac (gestore del servizio idrico integrato per 55 Comuni compresi nell’area Cilento – Vallo di Diano), di aderire, se lo vorranno, pagando una quota minima annuale (10 euro), di evitare ingenti esborsi derivanti dalle cosiddette “perdite occulte” di risorsa idrica. Si tratta di una delle novità più rilevanti contenute nel “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, entrato in vigore il 3 gennaio 2022; testo che definisce gli aspetti fondamentali del contratto di fornitura, fissando i doveri del Gestore e le disposizioni tecniche sui servizi erogati. Il Regolamento recepisce altresì tutte le disposizioni regolatorie emanate da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, negli ultimi anni.
Tra gli aspetti più rilevanti, si conferma l’importanza dell’autolettura: il Gestore organizza almeno due campagne lettura annue indipendentemente dal numero minimo imposto. Tuttavia, nei casi di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, l’invio dell’autolettura, nei modi previsti, è fondamentale. Per ridurre al minimo o azzerare i consumi in acconto, l’Utente può ricorrere all’autolettura nelle finestre temporali indicate esplicitamente dal Gestore sul sito aziendale.
“Fondo Perdite Occulte”. Lo strumento è stato attivato per la copertura dei costi conseguenti ad un maggiore prelievo di risorsa dovuto a dispersioni difficilmente rilevabili lungo la rete privata a valle del misuratore. Il Gestore si obbliga a non addebitare all’Utente finale aderente al fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti, i maggiori oneri derivanti dalle suddette perdite accidentali. La quota annuale di adesione al Fondo è di € 10,00 (+ Iva) per ciascun contratto attivo con tipologia d’uso “domestico residente” e “domestico non residente”; di € 15,00 (+ Iva) per ciascun contratto attivo con tipologia d’uso diversa dal domestico. La quota stessa è fatturata nella prima bolletta utile emessa dopo la manifestazione di assenso al Fondo. È fatta salva la possibilità di recedere in ogni momento.