Contratti di solidarietà: giù i contributi alle Pmi

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Un’analisi della fondazione studi dei cavalieri del lavoro accende i riflettori sui primi effetti della legge di stabilità per le aziende Dal 2015 le imprese riceveranno un’integrazione del 60 per cento e non più del 70 per cento (com’era nel 2014) Un’analisi della fondazione studi dei cavalieri del lavoro accende i riflettori sui primi effetti della legge di stabilità per le aziende Dal 2015 le imprese riceveranno un’integrazione del 60 per cento e non più del 70 per cento (com’era nel 2014) da parte dello stato Le aziende che hanno in corso un contratto di solidarietà, oppure stipulino nel corso del 2015 e a partire dallo scorso primo gennaio, un contratto simile, avranno una integrazione del 60 per cento e non più del 70 per cento da parte dello Stato. Ad accendere i riflettori su “una delle novità negative per aziende e lavoratori, contenuta nei provvedimenti di fine anno“, è la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro che ricorda come “alla riduzione dell’orario di lavoro consegue il diritto del prestatore di lavoro ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria che consente la parziale copertura della corresponsione economica persa a causa della riduzione dell’attività lavorativa“. L’importo previsto L’ammontare del trattamento di integrazione salariale è pari al 60 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione oraria (articolo 6, comma 3 del decreto legge numero 510/1996, convertito nella legge 608/1996), al netto dell’aliquota del 5,84 per cento (contributo previsto a carico degli apprendisti). L’importo va determinato senza tenere conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali intervenuti nei sei mesi che precedono la stipula del contratto di solidarietà. In via sperimentale, a decorrere dal primo luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 (articolo 1, comma 6, Decreto legge numero 78/2009, convertito nella legge numero 102/2009) è incrementato nella misura del 20 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva (Decretoministeriale 17 novembre 2009 numero 48295). Lamisura dell’integrazione da corrispondere è pari all’80 per cento della retribuzione persa, fatta salva sempre l’applicazione della citata riduzione del 5,84 per cento (come chiarisce l’Inps nel messaggio del 22 marzo 2010, numero 8097). Per tali fattispecie non è prevista l’applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali (Inps, messaggio del 21 luglio 2009, numero 16508). Ambiti di applicazione La disposizione trova applicazione in riferimento ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’articolo 1, comma 1, della Legge numero 863/1984 e non si applica invece ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex articolo 5,commi 5, 7 e 8, della Legge numero 236/1993, per i quali l’indennità resta ancorata al 50 per cento (imprese non rientranti nel campo di applicazione Cigs ex articolo 1, Decreto legge del 30 ottobre 1984, numero 726). La misura viene prorogata per l’anno 2011 (articolo 1, comma 33, Legge 13 dicembre 2010, numero 220), per il 2012 (articolo 33, comma 24, Legge 12 novembre 2011, numero 183) e il 2013 (articolo 1, comma 256, Legge numero 228/2012; Inps, messaggio del 18 gennaio 2013, numero 1114). L’aumento nel 2014 Per l’anno 2014 viene disposto un aumento del 10 per cento dell’importo dell’integrazione salariale con un finanziamento di 40milioni di euro: pertanto la misura dell’integrazione da corrispondere è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro (Legge numero 147/2013, articolo 1, comma 186; Circolare Inps del 29 gennaio 2014 numero 15). In particolare, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, il trattamento di integrazione salariale per i contratti stipulati è pari al 70 per cento della retribuzione prevista, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione (Inps, messaggio numero 3234 dell’11 marzo 2014). Con riferimento, invece, ai periodi di competenza fino a tutto il 2013 (anni 2009-2013), il trattamento di integrazione salariale è pari al 80 per cento (Inps, messaggio numero 3787/2014). I tagli del 2015 Nell’anno 2015, invece, con la Legge di Stabilità non è stata stanziata in alcun modo la somma di 40 milioni di euro e dunque dal 2015 le aziende che hanno in corso un contratto di solidarietà, oppure stipulino a partire dal primo gennaio 2015 un contratto simile, avranno una integrazione del 60 per cento e non più del 70 per cento. Ne consegue, secondo la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, che ora le aziende dovranno valutare attentamente se conviene tornare a forme di ammortizzatori che potrebbero risultare più convenienti soprattutto per i lavoratori.


Le tipologie contrattuali Di che cosa si tratta I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di: mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84); favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione. Due tipologie Tipo A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cigs (articolo 1 legge n. 863/84); Tipo B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cigs e per le aziende artigiane (articolo 5 comma 5 legge n. 236/93). Integrazione salariale Nel 2014 era pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro Dal 2015 è pari al 60 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro