di Valentino Vecchi
Con sentenza n.9838 del 14.04.2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che affinché un mutuo possa definirsi “di scopo” non basta la semplice indicazione, in contratto, della destinazione dell’importo erogato, ma occorre che la stessa banca abbia un interesse affinché l’importo erogato sia impiegato per quello specifico utilizzo.
Solo in tal caso, difatti, lo scopo diventa elemento essenziale del contratto ed il suo mancato perseguimento – tipicamente conseguente all’utilizzo dell’importo mutuato per impieghi differenti da quelli dichiarati – ovvero la sua irraggiungibilità, determina la nullità del negozio.
Non lasciano adito a dubbi le parole della Corte, che dopo aver chiarito che “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire”, ha poi aggiunto che “la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; negli altri casi, l’inosservanza della distinzione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso”.
In pratica, “il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l’esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)”.
In sostanza, i giudici ermellini hanno chiarito che (solo) nei “mutui di scopo”, “essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass.n. 317-01; Cass. n. 2796-72)”.
In definitiva, laddove il mutuo contenga l’indicazione della destinazione dei fondi ma non sia qualificabile come “mutuo di scopo”, il mutuatario non è vincolato al rispetto della destinazione indicata e la banca non ha alcun obbligo di verifica.
* dottore commercialista
esperto in contenzioso bancario
consulente tecnico del Tribunale di Napoli
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