Ddl Concorrenza, novità per professioni e imprese: ecco tutte le misure

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Dalla norma booking a quelle su ingegneri, avvocati, notai, farmacie, cantanti, opere d’arte. Fino alla modifiche delle soglie antitrust per le concentrazioni. Queste le principali aree di interesse, in materia di professioni e imprese, contenute nel ddl Concorrenza, approvato in via definitiva dal Parlamento dopo due anni e mezzo di esame da parte delle Camere e quattro letture. Vediamo ora nel dettaglio tutte le misure su imprese e professoni contenute nel testo

SOGLIA 30 MLN LENTE ANTITRUST SU CONCENTRAZIONI

Cambiano le soglie di fatturato sopra le quali scatta l’obbligo di comunicazione di una concentrazione all’Antitrust. E in particolare si riduce a 30 milioni quella sul fatturato italiano di almeno due delle imprese interessate. Attualmente si prevede che le soglie di fatturato siano di 49 milioni di euro per il fatturato italiano dell’impresa acquisita e 492 milioni di euro per il fatturato realizzato nel territorio italiano dall’insieme delle imprese interessate. La misura del ddl Concorrenza sulle concentrazioni, inserita dal Senato, prevede che ‘le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro’.

BOOKING

Sarà possibile per gli alberghi inserire sul proprio sito internet un prezzo inferiore, ad esempio per una camera, rispetto a quello presente per la stessa camera su siti-aggregatori come Booking.com o Expedia. La norma, inserita dalla Camera, non è stata modificata dal Senato, nonostate una parte del Governo e della maggioranza volessero subordinarla all’ok da parte dell’Europa.

AUMENTA NUMERO NOTAI: UNO OGNI 5MILA ABITANTI

Aumenterà il numero dei notai: saranno uno ogni 5mila abitanti (oggi sono uno ogni 7mila abitanti). La norma porterebbe il numero dei notai dagli attuali 7.000 fino a un massimo di 12mila. I notai potranno aprire un unico ufficio secondario ‘in qualunque Comune’ della stessa Regione in cui hanno stabilito la prima sede, ovvero ‘della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più Regioni’. Non potranno però operare fuori Regione.

INTERESSI ACCANTONAMENTI NOTAI A PMI

I notai non dovranno più versare in un apposito conto corrente dedicato onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi e le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione. È stato poi abrogato il comma 64 della Stabilità di due anni fa, obbligando così al versamento anche per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione.

REGISTRO SUCCESSIONI

Nonostante una modifica della Camera avesse fatto passare il registro delle successioni dal ministero della Giustizia al Consiglio nazionale del notariato, la norma è stata soppressa dal Senato. L’archivio resta quindi a via Arenula.

TETTO FARMACIE

È stata fissata nella percentuale del 20% del numero totale di farmacie presenti in una Regione o Provincia autonoma la quantità massima di esercizi che ciascuna società di capitali potrà possedere e controllare ‘direttamente o indirettamente’.

DIVIETO INTEGRAZIONE VERTICALE

Per quanto riguarda le farmacie viene introdotto il divieto di integrazione verticale. Si impedisce cioè a chi esercita la professione nel campo medico o farmaceutico di entrare nel capitale delle farmacie.

TRASFERIMENTO FARMACIE PICCOLI COMUNI

Fatte salve le graduatorie del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, le farmacie in soprannumero nei comuni fino a 6.600 abitanti, possono, su istanza del farmacista e pagando 5mila euro, trasferirsi in un altro comune della stessa Regione. Il trasferimento potrà avvenire solo in comune con ‘un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti sul territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche’.

FARMACIE IN ORE ‘EXTRA’

Le farmacie che apriranno in giorni e orari aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ne dovranno dare comunicazione non solo all’autorità sanitaria competente ma anche all’Ordine provinciale dei farmacisti.

GESTIONE ASSOCIATA

Nell’ambito dei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, se i candidatiche concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata sarà condizionata al mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, su base paritaria, per un periodo di ‘tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia’ e non più dieci anni come è previsto ora.

MEDICINALI PER OSPEDALI

I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero potranno essere forniti da grossisti e produttori direttamente anche alle farmacie.

SANATORIA PER SOCIETÀ INGEGNERIA. ELENCO ALL’ANAC

Si prevede una sanatoria per i contratti privatistici sottoscritti dalle società di ingegneria dal 1997 (la legge Merloni che le ha istituite prevedeva la possibilità di operare solo nel pubblico). Inoltre viene previsto che le società dovranno dotarsi di una polizza assicurativa, che i propri professionisti siano iscritti all’albo e che l’Anac pubblichi sul proprio sito un elenco di tutte le società. Non viene prevista l’iscrizione all’albo per le società stesse.

IN SOCIETÀ AVVOCATI 2/3 PROFESSIONISTI. NO TRUST

Nelle società di avvocati ‘il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci’. Inoltre è vietato partecipare a società della professione forense tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. Per i soci che violano questa norma viene prevista l’esclusione dalla società.

SOPPRESSO ARTICOLO VENDITA IMMOBILI CON AVVOCATI

La Camera in prima lettura ha soppresso l’originario articolo 28 che permetteva agli avvocati di autenticare le compravendite di immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale massimo di 100mila euro.

AGGIORNAMENTO CATASTO PER LAVORI EDILIZIA LIBERA

Per gli interventi di edilizia che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, non basterà la dichiarazione di inizio e fine lavori ma ‘l’interessato dovrà provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale’.

ODONTOIATRI

La Camera in terza lettura ha modificato la parte del testo sulle licenze per gli odontoiatri. Si prevede che l’esercizio dell’attività odontoiatrica sia consentito solo a chi ha l’abilitazione e alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti. In precedenza invece il testo del Concorrenza, così come modificato dal Senato, permetteva che potessero offrire servizi di odontoiatrica anche le strutture in cui ci fosse anche solo il direttore sanitario odontoiatra.

PREVENTIVI ON LINE

I professionisti dovranno fornire al cliente in forma scritta o digitale il preventivo della prestazione e la comunicazione obbligatoria ai clienti circa il grado di complessità dellincarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

CANTANTI COME ATTORI

Vengono parificati, sui compensi per diritto d’autore, i cantanti con gli attori. Attualmente la legge sul diritto d’autore prevede che il compenso spetti al produttore, il quale poi ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. Con una modifica del Senato si prevede invece che i compensi dovranno essere erogati ‘per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori’.

LIBERA RIPRODUZIONE DI LIBRI E ARTE

Niente più vincoli alla riproduzione dei beni bibliografici (quindi anche alle fotocopie dei libri), basterà che sia svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

PIÙ FACILE TRASPORTARE OPERE D’ARTE

Le opere d’arte potranno essere dotate di un vero e proprio passaporto ‘della durata quinquennale che renderà più semplice l’uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale’. Il ministero dei Beni e delle Attività culturali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, dovrà occuparsi di introdurre questo passaporto e di ‘definire o aggiornare gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione dei beni culturali’. Si allunga poi la validità della licenza di esportazione, da 6 mesi a un anno, che potrà essere rilasciata ‘anche non contestualmente all’attestato di circolazione temporanea, ma non oltre i 48 mesi’ (prima erano 30).

BANCO PROVA ARMI PORTATILI

Entro 180 giorni dalla conversione in legge del ddl Concorrenza dovrà essere emanato un regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e dell’adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell’ente. Nel frattempo si applicherà il regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili.

VENDITA ALCOL

Gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, quelli ricettivi e i rifugi alpini non avranno più l’obbligo di denunciare all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio il deposito di prodotti alcolici.