DL Semplificazioni: luci ed ombre

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di Salvatore Magliocca

Il provvedimento di legge denominato DL Semplificazioni, tra le altre cose, ha come scopo quello di velocizzare le procedure degli appalti pubblici con lo scopo di dare un forte impulso all’economia.
Le dicotomie riscontrabili nella “ratio” sono diverse. Sorprende l’approccio secondo il quale per velocizzare l’affidamento dei contratti bisogna ridurre la concorrenza tra gli operatori economici. Il conferimento di maggiori poteri alle Pubbliche Amministrazioni, con elevato ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, determina una forte riduzione alla libera partecipazione delle imprese agli appalti sotto soglia.
Entrando nel dettaglio, fondamentale risulta una lettura comparativa con il D.Lgs. 50/2016 che – per inciso – non ha subito sospensioni o abrogazioni di sorta. Più semplicemente si tratta di alcune deroghe che riguardano gli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016, restando pertanto pienamente vigenti tutte le altre norme del Codice che disciplinano gli affidamenti sotto soglia.
Per il settore dei servizi le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria sono due:
– affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro.
– per importi pari o superiori a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; riscontriamo l’elemento di novità secondo il quale si dovrò tenere conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
Quindi una impostazione molto semplice: due tipologie di procedure, affidamento diretto oppure procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
Un ulteriore elemento di novità introdotto dal provvedimento è quello relativo ai tempi massimi di durata degli affidamenti. Fatti salvi i casi di sospensione previsti dalla legge, l’aggiudicazione dovrà avvenire:
1) entro 2 mesi dall’avvio del procedimento per gli affidamenti diretti,
2) entro quattro mesi nel caso in ci si tratti di una procedura negoziata.
Dall’impostazione generale è altresì desumibile che risulta essere vietato per le Stazioni Appaltanti operare un affidamento diretto a favore del precedente affidatario.
Relativamente ai criteri di aggiudicazione, malgrado tutte le bozze del provvedimento che si sono sovrapposte nel tempo, il Decreto pare tornare all’impostazione del precedente Codice – quello adottato con D. Lgs. 163 del 2006 – mettendo sullo stesso piano l’OEPV e il massimo ribasso. Pertanto le Stazioni Appaltanti, potranno liberamente scegliere il criterio da utilizzare ad esclusione di alcune tipologie di servizi rimane prevalente il principio dell’OEPV.
Rimangono i dubbi su alcuni aspetti inerenti l’offerta con massimo ribasso, dove viene prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale il numero minimo delle offerte: sappiamo che più volte la Corte Europea si è più volte pronunciata in modo contrario a tali esclusioni.
Stesso dicasi per quanto riguarda le offerte nella procedura negoziata; anche in questo caso abbiamo un diverso orientamento della C.E. che ritiene incongruo il numero minimo di 10 offerte.
Veniamo adesso ad uno degli aspetti che più ci appassiona: quello che interessa le garanzie fideiussorie. Il quinto comma dell’articolo 1 del DL in parola stabilisce che per le procedure sotto soglia le S.A. non chiedano la garanzia provvisoria – contemplata all’art. 93 del Codice – fatta salva la ricorrenza di particolari esigenze. In ogni caso le garanzie saranno dimezzate negli importi, a prescindere dalla presenza di certificazioni e attestati.
Tale “semplificazione”, che va ad aggiungersi all’esenzione del contributo ANAC, è sicuramente un vantaggio per gli operatori economici. Restiamo incerti sulle conseguenze che tale agevolazione potrà comportare per le Pubbliche Amministrazioni.
Giova ricordare che la garanzia provvisoria ha come scopo preminente quello di tutelare la stazione appaltante e soprattutto spingere l’aggiudicatario a dare seguito alla propria offerta e sottoscrivere il contratto per avviare l’appalto, diversamente verrebbe incamerato l’importo della cauzione con tutte le conseguenze del regresso.
Orbene, se lo scopo del Decreto era quello dichiarato di accelerare le aggiudicazioni per velocizzare tutti i cicli connessi – sia lavorativi che i conseguenti effetti economici – escludere questa garanzia appare controproducente in quanto viene meno la leva della escussione della fideiussione che impone all’impresa di dare seguito all’offerta.
E’ pur vero che è stato introdotto il principio sopra richiamato dei tempi massimi di affidamento. Ma è altrettanto vero che un’impresa aggiudicataria potrà non dare seguito alla propria offerta, rinunciando all’affidamento, senza che gli venga incamerata alcuna garanzia.