E’ possibile ottenere il rimborso di un buono postale prescritto? Il caso della mancata consegna del foglio illustrativo (FIA)

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di Raffaele Anatriello*

Molto più frequentemente di quanto si possa pensare accade che, dopo aver sottoscritto uno o più buoni postali, l’intestatario degli stessi, una volta maturata la scadenza prevista, dimentichi per molti anni di incassarli o sia impedito a farlo.
Cosa accade in questi casi? Cosa prevede la legge?
In linea generale, il legislatore ha stabilito a favore del sottoscrittore un termine di dieci anni dalla scadenza dei buoni per poterne richiedere l’incasso.
Purtroppo, a volte, anche tale termine non viene rispettato. O perché il titolare ha perso i buoni per poi ritrovarli dopo oltre dieci anni o perché viene a mancare il soggetto sottoscrittore degli stessi e questi vengono reperiti in ritardo dagli eredi fino a quel momento inconsapevoli della loro esistenza.
In linea generale, per i buoni cartacei, scaduto il termine decennale concesso dalla legge, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si estingue a favore dell’ente emittente (articolo 2946 del Codice Civile e del D.M. 6 ottobre 2004, art. 6-ter).
Al contrario, in linea di massima, la prescrizione non matura in presenza di buoni dematerializzati in quanto, in teoria, questi vengono automaticamente accreditati dall’ente emittente automaticamente sul conto corrente del loro intestatario al maturarsi della loro scadenza.
E’ possibile però in alcuni casi, anche in relazione ai buoni postali cartacei scaduti, riuscire ad ottenere quanto dovuto a titolo di sorta capitale ed interessi o, comunque, a ricevere almeno la restituzione del capitale a suo tempo versato, anche dopo il decorrere del termine di dieci anni dalla loro scadenza.
E’ però necessario che i buoni per cui si agisce presentino uno o più vizi o l’ente emittente abbia compiuto un grave errore e/o omissione nella procedura di sottoscrizione del titolo.
La casistica è molto estesa in quanto varia da caso a caso per effetto della molteplicità di tipologie di buoni emessi nel corso degli anni, del susseguirsi della legislazione in materia e, conseguentemente, della molteplicità dei vizi di volta eccepibili e non in relazione ai singoli buoni.
In altre parole, ogni tipologia di buono va valutata in relazione alle sue peculiari caratteristiche così come previste dalla normativa che ne ha stabilito e regolato la sua emissione e dalla normativa generale in materia.
Uno di questi casi, peraltro molto diffuso, è quello dei buoni fruttiferi postali serie AA1 per i quali all’atto della loro sottoscrizione non è stato consegnato il FIA ovvero il la certificazione informativa inerente le caratteristiche e la durata del citato buono.
I buoni serie AA1, infatti, furono istituiti con il decreto ministeriale del Tesoro 19 dicembre 2000 pubblicato in G.U. il 27/12/2000 n. 300, che prevedeva esclusivamente l’apposizione della (generica) dicitura «a termine» sul corpo del buono. In altre parole, per tale categoria di buoni fruttiferi non era obbligatorio come in generale previsto in passato indicare sullo stesso la sua naturale data di scadenza.
Stante la radicale innovazione introdotta, lo stesso decreto, però, pose in capo a Poste Italiane l’obbligo di consegnare ai sottoscrittori un apposito foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi (art. 6) e, ciò, proprio al fine di non indurre in errore i risparmiatori.
In tal senso la univoca giurisprudenza ritiene che non abbiano valore alcuno altre forme di comunicazione diverse dal FIA, come ad esempio pubblicare la normativa di riferimento sul sito istituzionale delle Poste italiane o affiggere cartelli informativi negli uffici postali.
Senonché, all’atto pratico, l’intento del legislatore non ha trovato concreta attuazione, in quanto costituisce dato tristemente noto il fatto che, il più delle volte, il foglio informativo, unico documento contenente l’indicazione della data di scadenza per la tipologia di buoni da noi analizzata, non è stato consegnato al sottoscrittore del buono fruttifero.
La circostanza sopra esposta è confortata dalla miriade di vertenze giudiziali ed arbitrali nelle quali i clienti delle Poste Italiane lamentano la mancata consegna del foglio informativo, tanto che qualche tempo fa l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha aperto, in danno di Poste Italiane S.p.A., l’istruttoria PS11287 per pratica commerciale scorretta.
L’indagine, tesa ad appurare se il collocatore abbia concretamente informato gli investitori mediante la consegna del foglio informativo, sulla durata dell’investimento e, conseguentemente, sui termini di prescrizione dei titoli, si è conclusa con una condanna a carico delle Poste Italiane.
Pertanto, ove si sia in possesso di tali buoni, è possibile richiedere il loro rimborso, anche dopo il decorso del termine di dieci anni dalla loro scadenza, ove non vi sia prova da parte dell’Ente emittente della consegna del FIA all’atto della loro sottoscrizione.
In questi casi, di norma, è consigliabile, in caso di rifiuto di rimborso da parte dell’Ufficio Postale, proporre immediato reclamo alle stesse.
In caso di rigetto e/o silenzio dello stesso è opportuno proporre istanza di mediazione (peraltro obbligatoria) ad un Organismo all’uopo abilitato (o all’Arbitrato Bancario Finanziario) con l’assistenza di un legale.
Ove il tentativo non sortisse l’effetto sperato, si dovrà necessariamente ricorrere ad un giudizio.
Parte della giurisprudenza in materia riconosce il diritto del cittadino al rimborso totale del buono (compreso interessi).
Altra parte, invece, preso atto della avventa prescrizione del titolo dopo dieci anni dalla sua emissione con conseguente sua estinzione, ha comunque ritenuto che la mancata consegna del FIA al momento della sottoscrizione integrasse gli estremi di un comportamento
contrattualmente illegittimo da parte dell’Ente emittente e, pertanto, meritevole di essere sanzionato con un risarcimento danni pari al solo importo del buono.
Pertanto, allo stato, salvo successivi ripensamenti della giurisprudenza in materia, risulta comunque possibile ottenere il rimborso (totale e/o parziale) di un buono postale della serie sopra indicata ove al sottoscrittore non sia stato consegnato, all’atto della sua emissione, l’obbligatorio Foglio Informativo.

*avvocato