Eolico, bocciata la legge Colasanto La Corte: un ostacolo alle imprese

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Bocciata la Legge Colasanto. Dopo strascichi di polemiche durati anni, arriva finalmente la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge promulgata dalla Regione Bocciata la Legge Colasanto. Dopo strascichi di polemiche durati anni, arriva finalmente la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge promulgata dalla Regione Campania per “mettere ordine” nel settore. Ma, a giudizio della Corte, pare aver raggiunto tutt’altri risultati, tanto che i giudici auspicano che “tutte le Regioni si adeguino al dettato delle linee guida nazionali, evitando che le imprese si trovino a dover affrontare un quadro normativo del settore che, nell’attuazione del disposto costituzionale, di fatto si concretizza in una serie di lungaggini amministrative, continua proliferazione di norme spesso in sovrapposizione e contrasto tra loro, con i conseguenti costi ed oneri di sistema”. Stop alla proliferazione di norme – La Corte ricordando alle Regioni che è loro “consentito soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti”. Leso il principio di massima diffusione delle rinnovabili – Con sentenza del 28 gennaio 2014, la Corte dichiara dunque illegittima la legge del 1 luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) che disponeva la costruzione di nuovi aerogeneratori nel rispetto di una distanza “pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato”. La Corte aveva già affermato che “il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse” e che “non è consentito alle Regioni, neppure in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale”.