Fisco, Tributi e reati tributari: la Corte di Cassazione enuncia un importante principio in tema di sequestro preventivo

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Sintesi

La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n.43952 enuncia un importante principio in tema di sequestro preventivo e reato di emissione di fatture false. 

Risulta illegittimo il sequestro preventivo, per il reato di emissione di false fatturazioni, quando quest’ultimo viene commisurato al beneficio fiscale conseguito dall’utilizzatore delle fatture.

Il Fatto

Veniva disposto, nei confronti di due contribuenti, un sequestro preventivo in seguito alla contestazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti; in particolare all’amministratore di una società in veniva imputato di emettere fatture false per consentire ad altri l’evasione della imposta I.V.A.. La particolarità della misura cautelare applicata era che il quantum da sequestrare corrispondeva all’imposta evasa da colui che aveva beneficiato delle fatture false.

Il Riesame chiamato a pronunciarsi ,in seguito alla impugnazione del  decreto di sequestro, non esitava ad annullarlo sul presupposto che colui che emette false fatturazioni non gode del profitto del reato di “evasione”.

La Procura proponeva ricorso per cassazione.

Ragionamento della Cassazione

  • Premessa

Nella pronuncia in esame gli Ermellini sono partiti dalla premessa che il reato di emissione di fatture false coinvolge  necessariamente due soggetti: colui che emette  e chi riceve le fatture contabilizzandole in moda da beneficiare del risparmio fiscale. Viene ricordato che l’art. 9 del D.lgs. 74/2000 esclude il concorso dell’emittente  nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, con la conseguenza che gli inquirenti sono tenuti a vagliare il profitto disgiuntamente.

  • Motivazioni

Chi utilizza le fatture ricava un profitto che corrisponde al risparmio della imposta evasa, mentre chi emette potrebbe conseguire un profitto solo in seguito ad un determinato compenso per la sua attività. Risulta quindi illegittimo, anche sulla scorta dell’art. 9 D.lgs. 74/2000, che chi emette le fatture false sia destinatario di un sequestro finalizzato a confisca corrispondente al vantaggio economico  ricavato da chi le utilizza, poiché i due profitti necessariamente non sono uguali. Il profitto sequestrabile dell’emittente deve corrispondere al compenso ricevuto per la sua attività, null’altro.

La Suprema Corte nelle sue argomentazioni non ha mancato di richiamare un pregresso orientamento (Cass. pen.,  n.48104, 2013) in base al quale in tema di reati tributari (reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti) non è possibile confiscare per equivalente quando in seguito all’attività delittuosa  non vi sia un risparmio d’imposta per nessuno.

Di tal che la misura ablatoria non può essere applicata automaticamente  se non  sia preceduta da una indagine approfondita vista che il profitto non sempre con il vantaggio economico conseguito da chi utilizza. Nel caso iuris della Sentenza in esame, non si era riuscito a ricostruire, essendovi una lacuna probatoria, se all’indagato fosse stata data l’imposta evasa ovvero se avesse ricevuto dei corrispettivi per la presunta condotta.

  • Conclusioni

Alla luce del suo articolato ragionamento la Suprema Corte di Cassazione ha concluso la sua pronuncia statuendo che: poiché la disciplina espressamente vieta il concorso nel reato ex art. 2 D.lgs. 74/2000 tra chi emette e chi utilizza le fatture false,  il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente  non deve essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al beneficio fiscale ricavato dall’utilizzatore.

In definitiva

Tocca evidenziare che la sentenza in esame si radica in quel filone interpretativo secondo il quale, proprio per il reato di emissione di false fatture, il profitto non è di semplice ricostruzione visto che il più delle volte è individuabile sic et simpliciter o nel vantaggio fiscale o nell’IVA dell’utilizzatore.

Tale principio quindi deve porsi come faro la cui funzione è quella di orientare nell’oscurità investigativa gli organi inquirenti i quali potranno presentare una richiesta di sequestro preventivo al GIP competente solo dopo aver vagliato, verificato e documentato il profitto ipoteticamente conseguito dall’emittente.