Fondo di Kyoto, finanziamenti anche per la mobilità sostenibile

76

Il fondo rotativo di Kyoto potrà finanziare anche la realizzazione di infrastrutture per la ricarica veloce dei veicoli elettrici e per l’erogazione di combustibili alternativi, il trasporto collettivo e condiviso. La novità è contenuta in un decreto dell’Ambiente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che modifica le norme che disciplinano l’accesso al fondo Kyoto.
Il decreto ministeriale modifica il decreto legge numero 83 del 2012 articolo 57, che riporta le “Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy” (come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, numero 134).

Progetti finanziabili
Ai sensi del nuovo articolo 57 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, a soggetti privati che operano nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di “seconda e terza generazione”; ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing; processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita.

Accesso ai finanziamenti
Per accedere ai finanziamenti i progetti di investimento presentati devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo. Al Fondo affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.

Durata
I finanziamenti a tasso agevolato devono avere durata non superiore a 72 mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al comma 6, per i quali la durata non può essere superiore a 120 mesi: si tratta di soggetti titolari di progetti di investimento presentati dalle società Esco, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 numero 1, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell’articolo 2463 bis del codice civile e dalle imprese di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, cui si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 novembre 2009.