Nuovo credito d’imposta per l’innovazione tecnologica: a mettere a disposizione delle imprese di ogni dimensione il nuovo strumento agevolativo è la legge di Bilancio 2020. Il contributo spettante, pari al 6%, sale al 10% in caso di innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Ai fini della determinazione della base di calcolo del bonus, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le spese per il personale, quelle relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti, per servizi di consulenza, nonché per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione.
Il nuovo filone di contributi per ricerca e innovazione introdotto dalla legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di finanziare anche l’innovazione tecnologica. Questa si declina in due diverse tipologie di innovazione. L’attività di innovazione tecnologica classica, in questo caso il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo. Viene introdotto anche il filone delle attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; in questo caso il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili. Il limite massimo del credito d’imposta è di 1,5 milioni di euro.
Chi può partecipare
Possono presentare la domanda le imprese di ogni dimensione. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato la norma intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari.