Interessi commerciali, la Cassazione: Si applicano a qualsiasi debito di natura pecuniaria

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di Valentino Vecchi*

Con ordinanza n.61 del 03.01.2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che il tasso legale “maggiorato” ex art.1284 c.c., comma 4 – ossia il tasso di interesse cd. “commerciale” ex d.lgs. n.231/2002 – si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria con decorrenza dalla domanda giudiziale avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
Dunque, secondo gli ermellini non occorre che il credito reclamato principi da un rapporto contrattuale, dovendo applicarsi il tasso d’interesse cd. “commerciale” a qualsiasi obbligazione pecuniaria, salvo diverso accordo tra le parti in ordine al tasso di mora.
Il caso affrontato dalla Corte trae origine dall’opposizione proposta da una banca avverso al precetto intimato da una società correntista che, all’esito del giudizio istaurato (e vinto) per veder riconosciuto il proprio diritto alla ripetizione di competenze indebitamente pagate all’istituto di credito, aveva richiesto il pagamento del saldo creditore del c/c bancario – come ricalcolato dal Tribunale – maggiorato degli interessi liquidati ai sensi del comma 4 dell’art.1284 c.c..
Secondo la banca opponente, difatti, gli interessi legali da riconoscere alla correntista avrebbero dovuto essere liquidati al saggio legale disciplinato dal primo (e non dal quarto) comma dell’art.1284 c.c., e dunque in una misura certamente inferiore (essendo il tasso di cui al comma primo decisamente più basso di quello “maggiorato” previsto al comma quarto).
Come dianzi riferito, con l’ordinanza in commento la Corte ha stabilito che “la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”.
In ragione di tale assunto, il Supremo Collegio ha dunque dato ragione alla società correntista e ha cassato la sentenza della corte territoriale che – confermando la pronuncia di primo grado – aveva condiviso la tesi della banca secondo cui gli interessi legali dovuti sulla somma oggetto di ripetizione fossero da liquidare al saggio di cui al primo comma dell’art.1284 c.c.
Le motivazioni che hanno indotto gli ermellini a ritenere applicabile il quarto comma dell’art.1284 c.c. a qualsiasi obbligazione pecuniaria appaiono convincenti.
In primo luogo, secondo la Corte il quarto comma dell’art.1284 c.c. è stato introdotto con una evidente finalità deflattiva del contenzioso: “si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudi¬ziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio eche si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre”.
Dunque, l’applicazione dell’interesse di mora cd. “commerciale” ex comma 4 art.1284 c.c. – in luogo di quello legale ex comma primo del medesimo articolo – ha lo scopo di dissuadere il debitore inadempiente dal resistere in giudizio per posticipare il momento del pagamento. Difatti, soprattutto in un periodo di tassi legali (di cui al comma primo) molto bassi, il debitore – in assenza della disposizione di cui al comma quarto – potrebbe trovare economicamente conveniente rinviare il pagamento all’esito di un percorso giudiziario della durata di svariati anni.
In tal senso, non assume alcuna rilevanza la fonte – negoziale o meno – da cui ha origine l’inadempimento.
Oltre a questa, che certamente rappresenta la motivazione principale che ha indotto la Cassazione a ritenere applicabile il quarto comma dell’art.1284 c.c. a tutte le obbligazioni pecuniarie, ve ne sono altre ampiamente illustrate dagli ermellini nel prosieguo della pronuncia.
La Corte, difatti, ha anche osservato che il quarto comma è inserito in un articolo – il 1284 c.c. – “intitolato «saggio degli interessi», cioè nell’articolo del codice civile
che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il
tasso legale degli interessi”. Peraltro, “tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni”.
Secondo il Supremo Collegio, poi, la propria ricostruzione non incorrerebbe in alcuna contraddizione eventualmente ravvisabile in una sovrapposizione tra i dettati dell’art.1224 c.c. e 1284, quarto comma, c.c.. Difatti, “si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all’art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l’art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all’inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell’altra”.
Peraltro, l’espressa applicabilità dell’interesse legale “maggiorato” ai soli casi in cui “le parti non ne hanno determinato la misura” non è argomento utile a far ritenere che il quarto comma dell’art.1284 c.c. si applichi unicamente ad obbligazioni di fonte negoziale. Osserva la Corte, difatti, che “anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell’obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all’art. 1284 c.c.”.
In ultimo e in ogni caso, tornando allo specifico caso trattato, la Cassazione ha chiarito che il credito restitutorio della società correntista attrice, “qualunque natura si possa attribuire all’azione esperita dalla società attrice nel sottostante giudizio di merito ed al genus cui essa potrebbe in astratto ricondursi, è certamente un’obbligazione che trova la sua fonte in un sottostante rapporto contrattuale”.
Dunque, a prescindere da qualsiasi possibile contraria elucubrazione, l’interesse legale “maggiorato” è sempre applicabile ai crediti restitutori dei clienti bancari; ciò – ad avviso dello scrivente – senza che sia necessaria una richiesta specifica riferita al comma 4 dell’art.1284 c.c..

*dottore commercialista
esperto in contenzioso bancario
consulente tecnico del Tribunale di Napoli
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