La Corte di Cassazione nel segno della continuità

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di Valentino Vecchi*

Con ordinanza n.27362 del 19.09.2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito due importanti principi già in precedenza enunciati dalla Corte di legittimità.

Il primo attiene all’eccezione di disconoscimento – formulata dal correntista – delle proprie apparenti sottoscrizioni apposte su moduli dispositivi di operazioni di prelevamento dal conto corrente (ma ovviamente il principio enunciato dalla Corte è valido per qualsiasi sottoscrizione).

La seconda, invece, concerne l’onere della prova da fornire onde dar conto del saldo debitore risultante dal primo estratto conto versato in atti.

In ordine alla prima questione, gli ermellini, richiamando Cassazione n.24539/2016, hanno chiarito che va tenuto distinto il caso in cui sia la banca a produrre in giudizio documentazione recante sottoscrizioni la cui autenticità viene disconosciuta dal correntista da quello in cui sia lo stesso correntista a depositare documentazione bancaria recante sottoscrizioni ritenute apocrife.

In tale ultimo caso – ricorrente nella fattispecie di cui alla sentenza in esame –  secondo la Cassazione la banca non è onerata di formulare istanza di verificazione, gravando difatti sul correntista che ha prodotto il documento disconosciuto l’onere di provare la non autenticità delle sottoscrizioni contestate.

L’istanza di verificazione va proposta dall’istituto di credito unicamente nel caso in cui sia esso stesso a produrre documenti recanti firme la cui autenticità viene disconosciuta dalla controparte processuale.

Chiarissimo, sul punto, quanto sancito da Cassazione n.24539/2016 (richiamata nella pronuncia in commento), secondo cui «La parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l’autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall’altra parte, e non dall’apparente sottoscrittore».

Su tali assunti i giudici di legittimità hanno riformato la sentenza della Corte territoriale mediante la quale – peraltro in riforma della sentenza di primo grado – era stata rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca per non aver quest’ultima formulato istanza di verificazione delle firme ritualmente disconosciute dal correntista e da questi apposte su moduli di prelevamento da egli stesso prodotti in atti.

La seconda questione trattata nella pronuncia in commento attiene all’onere di esibizione degli estratti conto del rapporto dedotto in giudizio.

Più specificatamente, il tema concerne l’onere della prova del saldo debitore risultante dal primo estratto conto depositato in giudizio.

In tal caso, trattandosi di azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista con riconvenzionale spiegata dalla banca, la Corte – anche in tal caso richiamando precedente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n.22387/2021) – ha recepito il “principio della neutralità” in ragione del quale, assumendo entrambe le parti processuali il ruolo di attore (in via principale e in via riconvenzionale), da un lato il correntista non può richiedere il rigetto della domanda riconvenzionale per assenza della serie integrale degli estratti conto, dall’altro lato la banca non può invocare la validità del saldo debitore iniziale la cui genesi non risulti provata.

Anche in tal caso è di inequivocabile lettura il precedente giurisprudenziale richiamato dagli ermellini. Difatti, secondo Cassazione n.22387/2021, «nella prospettiva consegnata dall’art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte. In tal senso, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, questa non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti».

In sintesi, nei giudizi in cui vi sono contrapposte domande – di ripetizione e di pagamento in riconvenzionale – la rideterminazione del saldo finale del rapporto andrà operata previo azzeramento del saldo debitore iniziale.

*dottore commercialista

esperto in contenzioso bancario

consulente tecnico del Tribunale

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