La crociata dei contribuenti contro il tributo sulla depurazione dell’acqua. Studio Vizzino: Possibile class action Da qualche tempo diversi comitati di cittadini, in varie aree non solo campane, hanno sollevato il problema dell’illegittimità del tributo sulla depurazione dell’acqua il cui pagamento, troppo spesso, viene imposto indipendentemente dal beneficio da apportarsi al cespite, domandando chiarimenti in sede istituzionale, soprattutto alla luce dei più recenti interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno, in più occasioni, sottolineato profili di illegittimità delle predette richieste di pagamento.
Con particolare riferimento alla Regione Campania ed alla città di Napoli, la problematica ha assunto rilievo poiché, in seguito ad attività di riscossione dalla dubbia liceità e trasparenza, i contribuenti si sono visti notificare direttamente ingiunzioni di pagamento del contributo consortile da parte della società Gefil S.p.A., in qualità di concessionario della riscossione per il Consorzio di Bonifica Napoli e Volla, la quale ha minacciato procedure cautelari ed esecutive (pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria), in caso di presunta inadempienza. Il tutto a fronte di un importo iniziale – nella maggior parte dei casi prescritto – di appena 17,00 euro, dunque non commisurato alla minaccia paventata, che si triplica o quadruplica con l’aggiunta di oneri successivi ed interessi.
La grave lesione dei diritti e degli interessi dei cittadini rende doverosi opportuni interventi e chiarimenti da parte delle autorità e degli organi competenti e impone una necessaria ed incisiva azione legale al fine di porre nel nulla pretese infondate ed incostituzionali.
Qualche precisazione s’impone.
Il contributo in esame, pur regolato dalla legge, è un obbligo che consegue all’esistenza del bene e ad un conseguente beneficio: il riferimento alla normativa codicistica di cui all’art. 860 c.c. determina l’onere per i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio di contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. La materia rientra, dunque, nella competenza regionale in base all’articolo 117 della Costituzione. I benefici prodotti dalla bonifica del consorzio riguardano la “tenuta” del territorio di riferimento, in termini di maggior sicurezza contro la possibilità di alluvionamento o di dissesti idrogeologici, quindi i benefici in parola sono conseguenti alla presenza e mantenimento in efficienza di tutte le opere idrauliche e di bonifica che sono correlate, per localizzazione, costruzione e finalità, a determinati immobili e/o a particolari aree del comprensorio, che da esse traggono un beneficio specifico. L’attività del Consorzio, quindi, non è necessaria per ogni tipologia di fabbricato e, certamente, non lo è per quei fabbricati che si trovino in un contesto edificato tale per cui vi sia la necessità di allontanare le acque nere e meteoriche attraverso un impianto fognario. Con particolare riferimento alla città partenopea, cui si rivolge il nostro interesse, tale impianto è quello fognario comunale e, dal momento che le prestazioni – opere di depurazione – sono quivi svolte da ABC o da altre aziende di gestione di risorse idriche, non si comprende quali opere di bonifica il Consorzio effettui in favore di taluni contribuenti e soprattutto quale tipo di giovamento si possa trarre dall’attività del Consorzio. Peraltro, il medesimo contributo per la bonifica delle acque reflue risulta già pagato ai Comuni o, comunque, alle società affidatarie del servizio di depurazione (ad es., le società GORI S.p.A., Sogert, ABC, etc.), che addebitano ai cittadini costi di depurazione dell’acqua spesso senza effettuare talvolta alcuna opera di depurazione, ovvero in presenza di impianti obsoleti e non funzionanti. I cittadini, dunque, loro malgrado si trovano a dover pagare lo stesso servizio a due soggetti distinti e giuridicamente indipendenti tra di loro. Dunque deve ritenersi che, laddove non vi siano delle particolari criticità dovute ad interventi di bonifica e quindi non vi siano giovamenti da parte dei contribuenti dovuti al pagamento del canone al Consorzio, la pretesa contributiva consortile sia infondata. Questa posizione è in perfetta consonanza con quanto enunciato in Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 8960 del 14/10/1996; Cass. Civ., Sez. VI – 03.07.2019, n. 17759; cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 25112 del 14/12/2015; Cass., III Sez. civ., sent. n. 3314/2020 dell’11.2.2020.
Dunque è da ritenersi illegittimo il tentativo di imporre un vero e proprio tributo legato alla mera proprietà dell’immobile, sulla base dell’esercizio di un potere arbitrario, in assenza della relativa controprestazione consortile.
Nell’attesa opportuni interventi normativi ed istituzionali, già in passato sollecitati ed oggi ribaditi con maggiore urgenza, lo studio legale Vizzino è stato investito di molteplici richieste di assistenza legale di cittadini, organizzatisi anche in Comitati, che si sono visti tartassare da ingiunzioni di pagamento, da parte dei Consorzi, o addirittura comminare misure sanzionatorie ed esecutive, estremamente gravose e pregiudizievoli, quali il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà o il pignoramento del conto corrente, a fronte del mancato pagamento – giova ribadirlo – di un importo contributivo di solo 17,00 euro circa.
Sotto il profilo dell’assistenza legale, fino ad oggi si è tentato prima un dialogo in autotutela con gli Enti e le Istituzioni competenti (Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, alla Regione Campania, nonché al Comune di Napoli) invitando i medesimi a fornire prova dell’effettivo svolgimento dell’opera di depurazione e dei benefici arrecati al cespite con contestuale esaustiva motivazione sul punto ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in mancanza a dichiarare non dovute, oltre che vessatorie, le richieste di pagamento ed annullarle, sospendendo al contempo ogni futura richiesta ed azione esecutiva. In assenza di qualsivoglia riscontro vi sono tutti i presupposti per promuovere un’azione collettiva pubblica per vedere ripristinati i doveri delle p.a coinvolte nella gestione del contributo del consorzio di bonifica di Napoli e Volla e segnatamente dello stesso Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla della Gefil S.p.A in qualità di concessionario della contribuzione e della Regione Campania, affinché tengano condotte conformi alla legge, alla Carta dei Servizi e dei regolamenti.
La lettera dello studio legale Vizzino