La Giustizia amministrativa interviene a tutela della concorrenza

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di Salvatore Magliocca

La recente archiviazione del procedimento As1511, aperto lo scorso Febbraio a carico dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha proposto nuovi e numerosi spunti di riflessione ai vari osservatori del settore.
La questione nasce con la pubblicazione di un bando, da parte dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa, dove era contemplata la possibilità di presentare solo fidejussione bancaria per la partecipazione alla gara. Il procedimento, che ha posto in essere una interessante interlocuzione, si è chiuso con l’archiviazione da parte dell’Agcm a seguito del ravvedimento operoso manifestato dalla stazione appaltante richiamata.
Procedura a parte risulta estremamente interessante la “ratio” esposta dal Regolatore, che richiama l’attenzione al rispetto delle attività di vigilanza e controllo delle Autorità (Banca d’Italia e Ivass) i quali, svolgendo la funzione statutaria, garantiscono operatori e fruitori definendo controlli e parametri da rispettare per la tutela generale di beneficiari e consumatori.
Una ratio ripresa anche dalla recente ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto contro da un Consorzio Stabile contro Rete Ferroviaria Italiana Spa per la riformulazione di un bando; procedimento che – in primo grado – il competente Tar aveva ritenuto inammissibile.
Quest’ultima decisione non è stata condivisa da massimo organo di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che ha ritenute valide le ragioni argomentate dall’appellante ed ha ribadito la censura “volta a contestare la previsione di una serie di clausole idonee a restringere la partecipazione e quindi la concorrenza, nella misura in cui onererebbero il concorrente a versare una somma ingente al momento della domanda di gara, esponendolo al rischio che, quand’anche risultasse aggiudicatario, la compagnia assicurativa prescelta non abbia il gradimento di Rfi e, quindi, ciò determini la perdita della cauzione provvisoria”.
Difatti l’ordinanza, che assorbe le ragioni del ricorrente, contiene diversi quesiti a carico dell’Ivass nella qualità di regolatore del mercato assicurativo. Tra i quali le seguenti informazioni relative: 1) il numero attuale delle imprese assicuratrici in grado di soddisfare i requisiti tecnici e i criteri di gradimento inseriti nel bando di gara; 2) i prevedibili costi di rilascio di una polizza da parte di una compagnia rispondente a detti criteri; 3) necessità di tali requisiti e criteri in relazione al tipo di opera da eseguire; 4) la possibilità che il gradimento di Rfi si sovrapponga a quello dell’Ivass.
Risulta oltremodo chiaro che il Consiglio ha fatto propri i motivi del ricorso ed ha preteso che l’Autorità di vigilanza si esprimesse in modo chiaro sui passaggi più delicati. In effetti è lecito chiedersi quanto la selettività dei criteri richiesti restringa la platea delle Imprese di Assicurazione che rientrano in questi parametri. Ma è oltremodo interessante l’ultimo passaggio dove l’Autorità giudicante chiede di capire se “il gradimento RFI si sovrapponga a quello Ivass”.
E’ evidente che si ritorni sulla vexata quaestio dell’autonomia riconosciuta dal Consiglio di Stato ai cosiddetti “settori speciali” rispetto al Codice degli Appalti. Ma tali autonomie, in molti casi, determinano delle asimmetrie del mercato che rischiano di restringere molto il campo della concorrenza. Attendiamo con curiosità la relazione dell’Ivass, attesa nei 60 giorni concessi dal Consiglio nell’ordinanza, convinti che nella prossima discussione non potrà non essere chiamata in causa l’Agcm. I requisiti richiesti sono estremamente selettivi e sono pochissime – si contano sulle dita di una mano – le Compagnie in grado di rientrare nel circoscritto range di quelle ammissibili.
Ma stiamo limitando il discorso alla fidejussione! Se il ricorso si allargasse anche alle altre coperture assicurative richieste, con le particolari condizioni e i massimali richiesti negli articolati capitolati di gara, il novero delle Compagnie ammissibili diminuirebbe ulteriormente. E a qual punto un pronunciamento del Garante della concorrenza si imporrebbe oltre ogni ragionevole dubbio.