La nuova categoria della vulnerabilità

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 L’epoca attuale del diritto può essere definita della post-modernità in quanto risente dell’influenza delle due Corti internazionali che sono la Corte di Strasburgo e la Corte di giustizia Europea.  Come influisce l’operato delle Corti sul nostro diritto interno?

Numerose sono le novità introdotte a seguito delle “leggi” dettate dall’ordinamento comunitario, tra queste possiamo ricordare  le recenti direttive relative alla tutela della VITTIMA DEL REATO. In effetti i due poli intorno ai quali si muove l’ordinamento comunitario sono quello dell’accusato, ovvero l’imputato o l’indagato  e quello della vittima ovvero la persona offesa dal reato. Una direttiva degna di nota è quella del 2012 con efficacia vincolante a cui è stata data attuazione con il decreto legislativo  212 del 2015  che ha modificato la rubrica relativa alla persona offesa dal reato e ha posto  l’accento sui diritti e le facoltà della stessa.  Attualmente quindi non viene più tutelato solo il minore, l’infermo di mente o il disabile ma in generale la VITTIMA VULNERABILE.  La categoria della vulnerabilità appare una categoria elastica che si presta all’esercizio della discrezionalità libera dei giudici. Tale categoria si evince dall’art 90 quater espressamente dedicato alla persona in condizione di particolare vulnerabilità:  “Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dalla età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalla modalità e circostanze del fatto per cui si procede.”  Il legislatore si riferisce a diversi indici per definire tale condizione di vulnerabilità, prevede dunque l’età e infermità che non necessitano di una verifica ex post del giudice in quanto sono dati OGGETTIVI di vulnerabilità.  Pone inoltre sullo stesso piano i dati oggettivi e  soggettivi di vulnerabilità quali il tipo di reato e le modalità. Questi dati soggettivi, a differenza dei precedenti, hanno bisogno di una verifica ex post, Inoltre possiamo notare come l’età e l’infermità sono fattori interni allo status della persona, invece il tipo di reato e seguenti sono fattori esterni al fatto di reato.  

Ora dobbiamo chiederci: qual è effettivamente la tutela riservata alla vittima vulnerabile? La nostra disciplina può definirsi garantista?

Con il decreto 212 del 2015 sono state  previste delle forme  speciali attraverso le quali si deve precedere alla assunzione delle informazioni, in primis della testimonianza dalla persona offesa dal reato.   Queste forme speciali sono previste in relazione agli atti investigativi compiuti dalla polizia giudiziaria, ad esempio ricordiamo il caso dell’art 351 comma 1 ter che fa riferimento all’esperto di psichiatria infantile di cui può avvalersi la polizia giudiziaria nella assunzione delle necessarie informazioni, oppure possiamo ricordare l’art 398 comma 5 bis che prevede l’incidente probatorio “protetto”, dove si fa riferimento a forme speciali nel caso in cui venga disposta l’assunzione della testimonianza di una persona che si trova in condizione di particolare vulnerabilità, La forma speciale può consistere nella assunzione della testimonianza in un luogo diverso rispetto all’aula della udienza, oppure la peculiarità per cui la documentazione avvenga tramite la riproduzione audiovisiva–fonografica.  Sembrerebbe che la persona offesa sia ampiamente tutelata, tuttavia quando passiamo al momento applicativo possiamo notare una incongruenza. Nella fase delle indagini preliminari la persona offesa può dare un contributo cognitivo alla ricostruzione del fatto narrando il  fatto criminoso subìto. La persona offesa offre dunque elementi storici da cui dedurre la concretezza o meno della azione penale, può  incidere sull’ AN dell’azione penale e di conseguenza ha un forte interesse all’esercizio della stessa. In che posizione si trova la persona offesa dal reato dinanzi alla richiesta di archiviazione del reato proveniente dal PM? È titolare in un diritto o di una facoltà?

Data la tutela ad essa riservata dalle fonti internazionali e dato il suo interesse all’esercizio della azione penale dovrebbe godere di un diritto, tuttavia il legislatore disciplina una FACOLTA’.  La persona offesa dal reato dovrebbe vantare un diritto ad essere informata circa l’eventuale esercizio della azione penale al fine di poter interloquire e dare concretezza alla accusa presentata in giudizio eppure questo diritto non sussiste, le viene riconosciuta una semplice facoltà. La natura di facoltà si evince dall’art 408 comma 2 cpp:  “l’avviso della richiesta di archiviazione è notificato a cura del Pm alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione.” Inoltre il comma tre prevede: “nell’avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari”. La persona offesa quindi al momento della denuncia, sconvolta dall’accadimento deve ricordarsi di manifestare la volontà di voler essere informata delle richiesta di archiviazione del pm. L’inadempimento della persona offesa NON genera l’obbligo di informarla. Inoltre se leggiamo l’art 410 relativo all’atto di opposizione prevede: “Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato richiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.” Dunque il legislatore non prevede come requisito di inammissibilità dell’opposizione la mancata dichiarazione della persona offesa di voler essere informata, prevede invece solo l’inammissibilità nel caso di carenza del requisito sostanziale: la mancata indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva. Quindi abbiamo una incongruenza tra l’attenzione posta al livello europeo sulla vittima vulnerabile, sul suo diritto alla assistenza, alla protezione e alla informazione  e la disciplina della archiviazione. Il legislatore quindi agli articoli 90 bis e seguenti si è concentrato sulla vulnerabilità della vittima ma proprio  al momento nevralgico di tutela dell’interesse della persona offesa dal reato le ha riconosciuto una semplice facoltà.  Si auspica un intervento del legislatore affinchè il diritto all’informazione venga garantito alla persona offesa cosi da dare piena attuazione alla direttiva internazionale.