La responsabilità penale dei professionisti tecnici. Sisma centro Italia

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Il terremoto non è stato l’unico responsabile del crollo delle numerose palazzine ad Accumuli ed Amatrice nella notte del 24 agosto.

“Da una parte c’è la forza della natura, dall’altra l’incuria umana” così il procuratore capo di Rieti, Giuseppe Saieva, ha affermato in un’intervista al tg1.

Sono passati diversi giorni dalla tragedia che ha scosso il centro Italia nell’ultima settimana di agosto ma la questione resta aperta: chi e come ha lavorato dietro quegli interi borghi crollati? La scuola Capranica di Amatrice e l’hotel Roma, entrambi indicati come sedi a disposizione nei piani di emergenza del comune, sono distrutti. Distrutti anche centinaia di edifici ricostruiti nell’ambito di un progetto di rafforzamento anti-sismico dopo il terremoto del 1997.

Non si è alla ricerca di un capro espiatorio, l’obiettivo è quello di verificare l’effettiva sussistenza di responsabilità penali.

Al di fuori dei casi più gravi di abuso d’ufficio, falso, contraffazione di documenti catastali l’ipotesi più generale è quella di ingegneri strutturisti che in queste situazioni per un errore di calcolo provocano la rovina parziale o totale di una costruzione.

Il richiamo è all’art. 40 c.p. che al secondo comma dispone: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, per cui è l’omissione colposa (reato omissivo proprio-improprio) ad essere punita. L’ingegnere in questione ha l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso o anche pericoloso, che potrebbe verificarsi in seguito alla sua opera. Tali obblighi giuridici trovano la loro fonte in leggi, regolamenti, ordini d’autorità o da un contratto, che fanno sorgere in capo ai soggetti delle posizioni di garanzia.

In questo caso, nei luoghi individuati come “zone sismiche”, bisogna rispettare non solo le norme tecniche per l’edilizia (artt. 52 ss DPR 380/01) ma anche gli adempimenti di cui agli artt. 83 ss e i decreti ministeriali pertinenti in materia. Gli edifici devono essere progettati e costruiti affinché resistano alle sollecitazioni orizzontali e verticali dei terremoti. Anche le riparazioni e le sopraelevazioni devono rispettare questi criteri; quando ciò non accade si incorre in una sanzione pecuniaria prevista all’art. 95 del suddetto decreto.

Una fattispecie più grave si verifica in caso di reato omissivo improprio, allorquando alla mancata realizzazione di un’azione giuridicamente doverosa segua un evento penalmente rilevante: si pensi alle numerose vittime dei crolli di edifici ristrutturati e “messi a norma” dopo i terremoti passati.

L’imputazione principale in questo caso sarà quella di omicidio colposo, disastro e lesioni colpose come già accaduto per gli ingegneri autori dei lavori di restauro di alcuni edifici a L’Aquila, accusati di aver concorso all’appesantimento architettonico di una sede crollata in seguito al terremoto del 2009 che ha portato con sé numerose vittime.

La procura di Rieti ha già aperto un fascicolo d’indagine per accertare le modalità di svolgimento dei lavori nelle zone interessate, attenderemo un riscontro nei prossimi mesi.