Lavoro: Consulenti, ecco regole Anpal su incentivi assunzioni

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Roma, 17 feb. (Labitalia) – “Nello spazio di 5 giorni l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro ha pubblicato due decreti direttoriali che hanno introdotto un incentivo alle assunzioni denominato IO (IncentivO) Lavoro. In realtà, il secondo decreto direttoriale, il numero 52 dell’11 febbraio 2020, ha annullato e sostituito il n. 44, apparso il 6 febbraio scorso, con alcune variazioni di notevole interesse rispetto al primo testo apparso. In particolare, le modifiche rilevate insistono sul territorio dove il bonus è fruibile e, soprattutto, sul regime di compatibilità con altri incentivi; pertanto, è imminente un’ulteriore integrazione al decreto”. E’ quanto si legge nell’approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

“L’incentivo, come noto, consente ai datori di lavoro del settore privato -spiegano i consulenti del lavoro- di godere di uno sgravio sulla contribuzione previdenziale Inps a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, entro il limite massimo di 8.060 euro. Il beneficio contributivo è riservato ai datori di lavoro del settore privato che assumano a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e in apprendistato professionalizzante; una platea di risorse designate dall’articolo 2: si tratta di soggetti disoccupati con età compresa fra 16 e 24 anni”.

Come sottolinea l’approfondimento, “per i lavoratori con più di 24 anni di età scatta un ulteriore requisito, vale a dire che il dipendente sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cioè chi, nei sei mesi precedenti, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Tuir)”.

“Altra condizione poi (non applicata ai contratti a termine trasformati a tempo indeterminato) è di non avere avuto un pregresso rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro”, aggiunge.

L’assunzione, sottolineano i consulenti del lavoro, può avvenire nell’elenco delle regioni e delle province autonome illustrate nell’articolo 3 e suddivise in 3 tipologie: Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia); Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); Regioni più sviluppate (Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nonché le province autonome di Trento e Bolzano)”.

“Mancava, nell’originaria versione del decreto (n. 44) la provincia autonoma di Bolzano, per mero errore materiale, ed è stata inserita nell’articolo 3 del nuovo decreto 52. L’articolo 12 dello stesso illustra la ripartizione delle numerose risorse stanziate (Pon Spao e Poc Spao), suddivise in più assi fra le varie ragioni con verifica, nel caso di cambiamento delle regioni di lavoro del dipendente (che potrà transitare da una regione all’altra), della disponibilità dei fondi residui assegnabili. L’incentivo amplia, dunque, in modo sostanziale la platea dei potenziali beneficiari, chiudendo la stagione di incentivi ‘esclusivi’ per le regioni meridionali degli ultimi anni”, conclude l’approfondimento del consulenti del lavoro.