Legge Severino, dall’Anticorruzione 25 proposte di modifica

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Venticinque proposte di modifica, integrazioni di lacune, soluzioni di imprecisioni contenute nelle norme attuative della legge Severino. A partire dalla necessità di coordinare le ipotesi di inconferibilità per condanna non definitiva previste da uno dei decreti attuativi, il 39/2013, con le ipotesi di sospensione dalla carica previste dall’altro decreto attuativo, il 235/2012. Quello, per capire, in cui potrebbe incappare De Luca, eletto presidente della Regione Campania ma a rischio sospensione per una condanna in primo grado per abuso d’ufficio. Perché la disciplina contenuta nelle due norme “è divergente”. Sono le indicazioni messe a punto e deliberate dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele Cantone, formulate come un contributo a governo e parlamento che in vista della discussione sulla delega per il riordino della Pa avanza ipotesi di revisione del 39, decreto che “per l’Italia ha rappresentato una novità rilevantissima” ma che avrebbe bisogno di un ‘tagliando’. Centrale, in questo senso, anche rispetto all’attualità e appunto al caso De Luca, il punto 7 della delibera che analizza le divergenze tra le due norme su inconferibilita’ e sospensione dalla carica. L’obiettivo delle due misure è lo stesso: evitare l’accesso o la permanenza in carica di soggetti privi dei dovuti requisiti di moralità e imparzialità. Ma diversi sono i reati elencati nelle due norme. E se il decreto 39 prevede una graduazione delle conseguenze in rapporto alla gravità dei reati, il 235 negli articoli 8 e 11 sulla sospensione da cariche regionali e locali, non applica né distinzioni né graduazioni in base al reato e alla pena inflitta. Per questo sarebbe “opportuno che il legislatore procedesse a un’armonizzazione”. Tanto più che analoga discrepanza si rileva anche per i reati tentati. Ma sono molte altre le richieste di intervento proposte da Anac. Manca una disciplina delle inconferibilità a livello nazionale, con grave disparità di trattamento con i livelli regionali e locali. La disciplina relativa alle aziende sanitarie è limitata alle sole figure apicali. Individuazione non sempre proporzionata dei “periodi di raffreddamento”, cioè del tempo che deve trascorrere, per chi si trovi nelle situazioni di inconferibilità, prima di poter aspirare al legittimo conferimento dell’incarico amministrativo. L’Anac propone l’adozione di una diversa e più ampia definizione degli incarichi dirigenziali destinatari delle norme. Per esempio comprendendo anche i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Comitato Via del ministero dell’Ambiente, visto il loro ruolo in materia di appalti. Ma anche figure apicali come i capi di gabinetto. Limiti andrebbero imposti, inoltre, a chi abbia ricoperto in enti pubblici incarichi di dirigente con funzioni di regolatore e finanziatore di un ente privato, affinché non possa per un certo periodo (3 anni) svolgere attività professionale presso quel soggetto privato. Molto denso è il punto 21 della delibera che chiede di risolvere definitivamente il rapporto controllore-controllato, su cui il decreto 39 “appare incerto”. L’Autorità propone una disciplina più chiara che definisca l’assoluta incompatibilità tra le due posizioni. Stabilendo tra l’altro che non possa essere conferito un incarico in un ente controllore a chi provenga dal cda di un ente controllato. Questo è fondamentale – spiega la delibera – per “evitare il perpetuarsi di rapporti impropri e opachi tra compiti diversi e da mantenere distinti”. E anche per evitare il moltiplicarsi degli enti funzionale alle ‘poltrone’. Un altro sforzo di chiarimento investe le consulenze e le incompatibilità, allargando il raggio d’azione non solo al singolo interessato, ma anche a soggetti vicini e parenti. Ora la norma è carente – avverte l’Authority – mentre si dovrebbe “considerare, oltre al coniuge, la posizione del convivente e dei parenti e affini fino al secondo grado”. L’ultimo punto riguarda la richiesta di una razionalizzazione dei poteri di vigilanza, accertamento e sanzione dell’Anac su cui il decreto 39 “è contraddittorio e poco efficace”. L’Autorità chiede più poteri sanzionatori, prevedendo in determinati casi di conferimento illegittimo dell’incarico, anche la possibilità di comminare multe tra 1.000 e 10.000 euro. E stabilendo la possibilità che gli enti possano chiedere pareri all’Anac sui casi di incompatibilità.