Limitazioni anti Covid in Francia, le informazioni dell’Ambasciata italiana

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In foto l'ambasciatore Teresa Castaldo
Nella fine della prima metà di Novembre il Primo Ministro francese Castex ha prolungato di altri 15 giorni le misure di lockdown parziale prese il 30 Ottobre  . Soltanto alla fine di Novembre si dovranno prendere decisioni sulla eventuale riapertura di alcuni piccoli commerci . Dal primo Dicembre però bar e ristoranti rimarranno chiusi come informa l’Ambasciata d’Italia a Parigi sul suo sito .  Il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha firmato poi nella notte il nuovo dpcm   che introduce nuove misure per contrastare la seconda ondata del virus. Questo è corredato di alcuni allegati e sono previste disposizioni diverse a seconda delle regioni che si trovano in zona rossa, gialla o arancione . Il provvedimento in vigore in Francia da fine Ottobre prevede aperti i luoghi di lavoro, le scuole, le catene sanitarie e alimentari. Questa volta quindi restano aperti gli hotel, i commerci all’ingrosso, le fabbriche , i cantieri , gli asili e le scuole e fino  alle superiori comprese. Viene introdotto il divieto di spostamenti fra regioni. Resta la possibilità di uscire di casa per un’ora al giorno entro un raggio di 1 km, oppure per andare o accompagnare i figli a scuola, oppure per recarsi al lavoro.
Qualunque sia il motivo per uscire di casa , occorre sempre compilare e portare con se’ una autocertificazione.
Il DPCM 13/10/2020 ha introdotto a partire dal 14 Ottobre ulteriori novità in materia di ingressi in Italia. Si segnala in particolare la nuova formulazione della lettera C dell’art. 6, comma 8 del DPCM. Questa norma, combinata con la lettera A dell’art. 6, comma 8, prevede l’obbligo di sottoporsi al tampone anche per chiunque entra in Italia dalla Francia per motivi di lavoro e per più di 120 ore, ma  le restanti eccezioni al tampone rimangono.

Il Ministero degli Affari Esteri Italiano ha aggiornato la pagina web delle domande e risposte  In caso si volesse segnalare una eccezione all’obbligo di tampone occorrerà cerchiare l’articolo 5 punto F (“nessuno dei casi sopra indicati”) della autodichiarazione e compilare il successivo punto 6, indicando chiaramente l’eccezione. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi sono previste sanzioni penali.