L’Iva del commercio elettronico: ecco che cosa è cambiato dal 1° luglio

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di Riccardo Di Biase*

La riforma del commercio elettronico sulle vendite a distanza intracomunitarie a consumatori finali rappresenta senza dubbio una svolta per quel che concerne la determinazione della territorialità delle prestazioni e delle vendite.
In particolare, la nuova disciplina, in vigore dal 1° luglio, prevede che le vendite a distanza effettuate in Ue si considerino rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di consumo, piuttosto che quello di stabilimento del fornitore, in deroga a quanto previsto dalle regole di territorialità Iva per le cessioni di beni (art. 33, 34 direttiva 20061/112/CE; art. 7-bis DPR 633/1972; artt 40, 41 DL. 331/1993).
Inoltre, la riforma abolisce le soglie di riferimento vigenti ai fini dell’applicazione dell’imposta nel nostro Paese ed introduce un’unica soglia complessiva, valida per tutti gli Stati intracomunitari, pari a 10.000 euro, superata la quale le vendite si considerano territorialmente rilevanti nel Paese di consumo.
La ratio della riforma persegue l’obiettivo di evitare distorsioni nella concorrenza tra i vari Stati che applicano aliquote diverse e che potrebbero far propendere per l’acquisto di un bene o di un servizio intracomunitario scontando un’imposta inferiore da quella che pagherebbero se l’acquisto fosse effettuato sul proprio territorio.
Per immaginare meglio la situazione si ponga l’esempio di un’azienda agricola italiana che venda olio di oliva ad un privato consumatore in Ungheria senza superare i limiti che impongono l’applicazione dell’imposta in quel Paese. E un’altra azienda agricola in Svizzera che venda lo stesso olio sempre in Ungheria per un valore massimo di 20 euro.
In Ungheria, territorio di consumo, il privato sarà assoggettato a Iva in tre diversi modi:
Per l’olio proveniente dall’Italia sconterà un’imposta pari al 4%;
Per l’olio spedito dalla Svizzera non sarà soggetto a imposta in quanto la vendita è di valore inferiore ai 20 euro (secondo le norme interne svizzere);
Per l’olio venduto direttamente in Ungheria sarà inciso da un’imposta del 27%.
Con questo esempio sono state messe in evidenza le differenti aliquote che avrebbero potuto generare una distorsione della concorrenza nei mercati.
Con la riforma, invece, si ritiene superata questa problematica dal momento che l’applicazione dell’Iva avverrà direttamente nel Paese di consumo al superamento di un’unica soglia unionale (10.000).
In altre parole, le cessioni sopra la suddetta soglia scontano l’imposta con l’aliquota dello Stato di destinazione dei beni, mentre quelle sotto la soglia continuano ad essere territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, fatta salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato.
In quest’ottica, l’estensione dell’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS), che viene trasformato in One Stop Shop (OSS), consente di semplificare notevolmente il sistema in modo che l’Iva possa essere assolta secondo il meccanismo dello sportello unico non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione..), ma anche per le altre prestazioni di servizi BtoC in altri Stati UE, così come per le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Si è determinato, quindi, un radicale cambio di rotta nella territorialità Iva del commercio elettronico, che ha agevolato notevolmente il modus operandi degli operatori del commercio elettronico dal momento che, l’applicazione del regime previgente, che prevedeva diverse soglie ai fini dell’applicazione dell’Iva in Italia (euro 35.000 o 100.000), pur entro i limiti dell’art. 34 della direttiva 2006/112/CE, implicava oneri significativi per tutte le imprese del settore, anche in considerazione dell’obbligo di doversi identificare ai fini Iva in altro Stato membro per l’assolvimento dei relativi adempimenti.
Di qui l’introduzione di un’unica soglia uguale per tutti con la possibilità di poter avvalersi del sistema semplificato denominato OSS per il versamento dell’Iva nel Paese di utilizzo del bene (art. 2 Direttiva 2017/2455/UE).
Di conseguenza le imprese dovranno, da un lato, verificare la territorialità Iva delle vendite tenendo in considerazione la soglia dei 10.000 euro, e dall’altro, valutare se identificarsi direttamente nel Paese estero aprendo una posizione Iva oppure registrarsi al sistema OSS per l’adempimento dei relativi obblighi. Inoltre, ai fini della verifica del superamento di tale soglia si devono tenere in considerazione tutte le operazioni effettuate verso consumatori finali in ciascuno Stato membro complessivamente considerate, al netto dell’Iva, sia riguardo all’anno precedente sia per l’anno in corso. In buona sostanza, dunque, rispetto al vecchio regime si ritiene molto frequente l’ipotesi in cui l’operatore nazionale debba applicare l’Iva nell’altro Stato considerando sia l’abbassamento del limite soglia (come detto in precedenza tra i 35.000 e 100.000 euro), sia il cumulo di tutte le vendite complessivamente considerate nei vari Stati, nonché sarà più agevole per gli operatori monitorare anche solo il semplice superamento di tale soglia.
Risulta opportuno specificare che se il limite soglia viene superato nel corso dell’anno, le operazioni già eseguite e fino a concorrenza del limite massimo di euro 10.000 si considerano territorialmente rilevanti in Italia, mentre, solo per le operazioni successive, si assolverà l’Iva nel Paese in cui avviene il consumo.
Ciò considerato, il regime OSS, al quale è possibile registrarsi attraverso la piattaforma messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, rappresenta senza dubbio una facilitazione per il versamento dell’Iva rilevante nel Paese di consumo.
Approfondiamo quindi agli aspetti operativi del sistema.
L’imposta applicata in ciascuno Stato deve ovviamente seguire le aliquote previste in ciascuno di essi e deve essere dichiarata separatamente attraverso le dichiarazioni Iva trimestrali da presentare entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. La dichiarazione potrà essere trasmessa telematicamente mediante il Portale Elettronico disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
I versamenti Iva devono essere effettuati esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri in cui avviene il consumo, così che sarà lo stesso Stato di identificazione (es. l’Italia) che riverserà l’imposta agli altri Stati membri. La documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del regime dovrà essere conservata per 10 anni ed esibita a richiesta degli Uffici o delle autorità estere.
Ne deriva, quindi, che l’applicazione del regime speciale OSS permette di adempiere, in modo telematico e centralizzato, agli obblighi in materia di Iva per i servizi prestati nei diversi Stati membri nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per ciò che riguarda le vendite a distanza intracomunitarie e per le cessioni dei beni effettuate attraverso l’uso di interfacce elettroniche.
La dichiarazione Iva trimestrale esclude l’obbligo di fatturazione e registrazione delle operazioni rientranti nel regime speciale, ed i soggetti che intendono avvalersi del regime utilizzano tutte le funzionalità rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, l’Iva è un’imposta sui consumi e come tale deve essere attribuita, nella relativa misura, allo Stato nel quale si manifesta il consumo. Naturalmente, il rischio di errore nell’applicazione delle diverse aliquote estere è piuttosto alto, non tanto per i beni assoggettati ad aliquota ordinaria, quanto per quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di regimi speciali.

*Dottore Commercialista