Manutenzione delle strade, disastro Napoli. Esposto dello studio Vizzino: Comune responsabile, paghi i danni

264

“Il Comune di Napoli da anni non indice gare di appalto per la manutenzione ordinaria (o anche straordinaria, se non quando si è già verificato un danno o vi è pericolo imminente di rovina) delle strade che pertanto si presentano in stato di abbandono e sopratutto non appaiono messe in sicurezza… Solo in caso di emergenza sono stati previsti interventi straordinari, ma non sono stati stipulati contratti di manutenzione”. Il tutto sebbene la “Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3216 del 7 febbraio 2017 “ abbia precisato che “l’amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza” (art. 2 Codice della Strada).
E’ quanto si legge nell’esposto-diffida inviato dallo Studio Vizzino, oltre che alla Procura della Repubblica di Napoli, a Governo, Ministero dei Trasporti, Prefetto, Governatore della Campania, sindaco di Napoli e Corte dei Conti. Il Comune di Napoli, secondo i firmatari dell’esposto, “deve ritenersi responsabile, non solo quando non provvede alla manutenzione delle strade di sua proprietà”, ma addirittura anche quando “il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”. Di conseguenza, prosegue la nota, “l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza (…) integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima”. “Altrettanto rilevante – denuncia lo srudio Vizzino – è che da anni il Comune di Napoli non stipula polizze assicurative per la responabilità civile nei confronti dei terzi: ciò a grave discapito dei cittadini che siano titolari di un diritto di credito nei confronti dell’ente per aver promosso un giudizio risarcitorio ed aver ottenuto sentenza favorevole. Accade infatti che gli utenti non riescano a riscuotere le somme a loro spettanti, non essendovi la garanzia di una copertura assicurativa, o che debbano attendere anni per vedersi riconoscere il pagamento delle somme liquidate in sentenza. Per tali criticità potrebbe motificarsi ab origine l’esercizio di un diritto legittimo spettante al cittadino che a causa della negligenza dell’ente abbia subito un danno alla persona o a beni di sua proprietà”.
Per tutto ciò si diffida “l’ente comunale a porre in essere urgenti come anche periodiche attività manutentive del demanio stradale a tutela della sicurezza e della incolumità del cittadini ed a salvaguardia del loro patrimonio” e a effettuare…”un piano finanziario per il pagamento delle somme liquidate nelle sentenze che hanno visto l’ente soccombente. In mancanza, sin da ora si annuncia l’intenzione di tutelare i diritti dei cittadini a rivolgere le legittime pretese economiche scaturenti da titoli passati in giudicato nei confronti dello Stato centrale, in applicazione dei principi sanciti nelle sentenze del 24 settembre 2013 dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo”.

Il documento integrale