Mario Valentino contro un sito di e-commerce per l’uso indebito del marchio: i giudici gli danno ragione

319

Una storica azienda di calzature e pelletteria di lusso di Napoli vince contro una piattaforma di e-commerce che ha venduto prodotti di un’altra ditta che avevano un marchio che questa non poteva sfruttare. La Mario Valentino spa, maison fondata negli anni ’50 dallo stilista omonimo sfruttando l’abilità secolare dei napoletani di tagliare, trattare e cucire la pelle per fabbricare abiti, borse e scarpe per il jet set internazionale con design contemporaneo, aveva già sostenuto una battaglia per l’uso del suo marchio. Ora il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare promosso dall’azienda partenopea attraverso gli avvocati Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi e Riccardo Perotti, partner dello studio Spheriens, contro Farfetch Uk, gruppo che gestisce l’omonima piattaforma di vendita on line di abbigliamento e accessori di lusso, e Modes spa, titolare di alcune boutique e affiliata a Farfetch. Mario Valentino spa è titolare dei marchi Valentino per calzature, borse e prodotti di pelletteria. Questi marchi si inseriscono nel quadro di un accordo di coesistenza sottoscritto dalla ditta e dalla Valentino spa nel 1979, in forza del quale nei settori appunto di calzature, borse e accessori solo la Mario Valentino può usare e registrare il nome Valentino, mentre la Valentino spa può usare e registrare per questi prodotti il nome per esteso Valentino Garavani.
Farfetch (e Modes) hanno invece commercializzato con il marchio Valentino calzature e borse provenienti dalla Valentino spa. I giudici milanesi hanno sottolineato che in relazione a calzature, borse e accessori di pelletteria, il segno Valentino risulta “riservato alla titolarità della ricorrente Mario Valentino spa per effetto delle registrazioni da essa azionate in questo procedimento, titoli che evidentemente devono essere considerati per i diritti che per se stessi attribuiscono alla titolare di essi ed anche a prescindere dagli accordi intervenuti tra la ricorrente e la Valentino spa”. Quanto alla responsabilità per contraffazione di Farfetch, il Tribunale di Milano, come aveva già fatto in un precedente del luglio 2020 relativo alla contraffazione del marchio della cucitura gialla degli scarponcini Dr. Martens, ha respinto la difesa sollevata dalla società inglese per la quale la responsabilità dovrebbe escludersi in quanto Farfetch sarebbe semplicemente hosting passivo delle informazioni fornite dalle boutique partner. L'”entità del ruolo e dei servizi prestati da Farfetech Uk Ltd – scrivono i giudici – risultano tali da eccedere la mera figura del prestatore dei servizi dell’informazione passivo che non attua alcun controllo sulle attività svolte mediante il proprio sito web, posto che essa svolge -come afferma testualmente il ruolo di ‘agente per conto dei partner’ (in questo caso per conto di Modes spa) che, insieme all’organizzazione delle vendite ed agli ulteriori servizi forniti alla clientela, consente di ritenere che tale resistente svolga in effetti un ruolo attivo nella commercializzazione dei prodotti stessi”. A Farfetch Uk e a Modes dunque vietata “l’ulteriore utilizzazione dei marchi ‘Valentino’ e ‘Red Valentino’ in relazione a calzature, borse o altri prodotti di pelletteria” non provenienti dalla Mario Valentino spa. Dovranno poi pagare una penale per la violazione dell’inibitoria e le spese di lite. Al momento l’ordinanza non risulta impugnata.