Regime forfettario, per l medici di base serve una richiesta all’Asl

Con l’art. 1 – commi da 9 a 11 – della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il legislatore ha apportato sostanziali modifiche al c.d. regime forfettario, di cui alla legge n. 190 del 2014.
Le principali novità hanno riguardato :
1) l’introduzione di una soglia unica di ricavi e/o compensi a €. 65.000;
2) la rimozione delle condizioni per le spese relative al lavoro dipendente e per l’acquisto di beni strumentali; e, infine
3) la rivisitazione delle cause ostative per l’accesso al novellato regime agevolativo.
Il regime forfettario c.d. “allargato” è un regime naturale riservato a quei soggetti – liberi professionisti e imprenditori individuali – che, nel periodo di imposta 2018, hanno realizzato compensi o ricavi complessivi non superiori a €. 65.000.
I vantaggi, per coloro che aderiscono al regime forfettario, possono essere così sintetizzati :
a) esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA;
b) esenzione dall’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi realizzati;
c) esenzione dall’obbligo di operare le R.A. sui redditi corrisposti ;
d) non assoggettamento ai parametri, agli studi di settore ed agli indici sintetici di affidabilità (ISA);
e) esonero dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili;
f) esclusione dall’obbligo di emissione (ma non di ricezione) della fattura elettronica;
g) esonero dall’IRAP e dalla conseguente presentazione della dichiarazione e dal versamento del tributo.
Il regime forfettario comporta l’applicazione, sul reddito determinato in maniera forfettaria , di una imposta unica – sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP – con aliquota del 15%.
Con specifico riferimento alla non applicazione delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto sui compensi, deve precisarsi che, affinché ciò si verifichi, è necessario che il professionista rilasci una apposita dichiarazione nella fattura emessa, da cui risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto ad imposta sostitutiva – Art. 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
I medici di base, però, per l’attività professionale svolta – qualificata di lavoro autonomo – non emettono alcuna fattura nei riguardi dell’Azienda Sanitaria Locale a fronte dei compensi mensili riscossi.
Nei riguardi dei predetti soggetti, è infatti l’Azienda Sanitaria Locale a rilasciare una sorta di cedolino che nulla ha da invidiare alla certificazione unica (CU), rilasciata ai lavoratori dipendenti.
Interrogata in proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che :”… laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operante in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione … “ cfr. Risoluzione 25 novembre 2015, n. 98/E.
L’esonero dall’obbligo di fatturazione delle prestazioni professionali, però, finisce inevitabilmente per rendere difficoltosa l’applicazione del meccanismo di esenzione della ritenuta d’acconto sui compensi .
Da qui, la necessità di notiziare il sostituto d’imposta, ovvero la competente ASL, di trovarsi in regime forfettario e, conseguentemente, di non applicare la ritenuta alla fonte (anche per scongiurare la possibilità che l’inerzia del medico possa essere interpretata come opzione – per fatto concludente – per il regime ordinario.
Per il ristoro delle ritenute già operate (e versate) dalla ASL , invece, sono da ritenersi applicabili, alla fattispecie in esame, le istruzioni diramate dall’Agenzia delle entrate per il recupero delle ritenute d’acconto sui corrispettivi percepiti da coloro che aderirono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
In base alle sopra richiamate istruzioni “… in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento nella dichiarazione …, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (ritenute che trovano esposizione nel modello 770)” – cfr. Risoluzione 5 agosto 2013, n. 55/E.
Prof. Dario Festa
Coordinatore Master in Diritto tributario
Universitas Mercatorum