Le disposizioni di Bankitalia per l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati a concedere finanziamenti coperti dal Fondo di garanzia
Le società di nuova costituzione devono presentare domanda entro sessanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese
Sono operative le disposizioni per l’iscrizione all’elenco degli operatori di microcredito che potranno concedere piccoli finanziamenti coperti dal Fondo centrale di garanzia per le Pmi: a dettarle è un provvedimento della Banca d’Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Mise
Ricordiamo che l’articolo 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, numero 176 (“Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), aveva demandato a Bankitalia il compito di disciplinare modalità, termini e procedure con riferimento all’iscrizione e alla gestione dell’elenco dei soggetti che erogano finanziamenti nella forma del microcredito – di cui all’articolo 111 del decreto legislativo numero 385/1993 – incluse la dichiarazione di decadenza dell’esponente aziendale in caso di inerzia dell’operatore di microcredito e la comunicazione di dati e notizie da parte degli iscritti. L’intervento normativo fa seguito all’approvazione della legge 214-2011, che ha destinato una sezione del Fondo di garanzia per le Pmi a interventi a sostegno del microcredito, in particolare per lo sviluppo della microimprenditorialità. Questa possibilità è stata poi disciplinata dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 18 marzo 2015 e resa operativa dalla Circolare numero 8 del 26 maggio 2015 di MedioCredito Centrale.
Il provvedimento di Bankitalia
Dopo aver ricordato che gli operatori di microcredito devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Mef e individuato i soggetti responsabili della loro verifica, il provvedimento stabilisce che le società che intendono rientrare nell’elenco devono presentare apposita domanda a Bankitalia entro sessanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese, se di nuova costituzione; entro sessanta giorni dell’aggiornamento delle modifiche statutarie, se già costituite.
La domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione,sottoscritta dal legale rappresentante della società, deve indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa, la partita Iva, l’indirizzo pec, nonché le generalità complete del legale rappresentante; la tipologia di attività di microcredito che si intendono esercitare, nonché i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intendono svolgere direttamente o tramite terzi; il capitale sociale sottoscritto e quello versato. A corredo della domanda bisognerà, inoltre, presentare un certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva che attesti l’iscrizione della società nel registro delle imprese o l’iscrizione delle modifiche statutarie; copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale. Una volta verificata la presenza dei requisiti richiesti, la Banca d’Italia adotta il provvedimento di iscrizione, oppure respinge l’istanza, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Comunicazioni obbligatorie
Gli operatori di microcredito sono tenuti a comunicare alla Banca d’Italia: ogni modifica della composizione degli organi sociali, nonchè la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale; una partecipazione in un operatore, anche detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, che superi il 10% del capitale con diritto di voto; ogni modifica che riguardi la forma giuridica, la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa e l’indirizzo pec, la clausola statutaria relativa all’ammontare del capitale sociale, l’oggetto sociale, le attività di microcredito esercitate e i servizi ausiliari prestati, il legale rappresentante e il codice fiscale. Inoltre, gli operatori di microcredito devono inviare alla Banca d’Italia: il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione; una comunicazione sulle eventuali variazioni rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione; segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati; una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati; la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996.
Cancellazione
L’eventuale domanda di cancellazione dall’elenco deve essere inviata alla Banca d’Italia entro 120 giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.
Domanda di iscrizione
Entro sessanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese, per le società di nuova costituzione
Entro sessanta giorni dell’aggiornamento delle modifiche statutarie, per le società già costituite
Provvedimento di iscrizione
Entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda
Domanda di cancellazione
Entro 120 giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta