Napoli, la Commissione tributaria dà torto al Comune: annullate le cartelle Imu all’ente religioso

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La Commissione tributaria provinciale di Napoli con tre sentenze ha annullato gli avvisi di accertamento Imu, per un importo complessivo per gli anni 2016, 2017 e 2018 di circa 460 mila euro, emessi dal Comune nei confronti di un ente ecclesiastico che svolge attivita’ di formazione del clero. Le sentenze si pronunciano sul tema controverso della esenzione Imu degli immobili degli enti ecclesiastici che sono destinati alle attivita’ previste dalla legge come esenti. Nella fattispecie, il Seminario, assistito dall’avvocato di Palermo Angelo Cuva, oltre ad eccepire il difetto assoluto di motivazione degli atti, evidenziava che gli enti, dotati di personalita’ giuridica secondo il diritto canonico, in base alle disposizioni della legge 222/1985 sono considerati enti ecclesiastici facenti parte ‘ex lege’ della categoria degli enti non commerciali che perseguono scopi di religione e di culto. In ragione di tale natura, godono di un particolare trattamento tributario come prevede una legge del ’92, secondo cui sono esenti dall’imposta i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto. Il Comune nelle controdeduzioni eccepiva che l’immobile in questione, negli anni oggetto di contestazione (2016,17,18), non era utilizzato per l’ospitalita’ dei religiosi ne’ per le attivita’ formative del clero ma era oggetto di “incisivi lavori di ristrutturazione” e, pertanto, non poteva godere dell’esenzione prevista dalla legge. Secondo la Commissione provinciale, invece, “non puo’ dubitarsi che la destinazione del bene sia proprio quello che consente l’esenzione, ossia l’ospitalita’ di religiosi provenienti da tutto il Paese impegnati in attivita’ di culto”. I giudici, in particolare, osservano che “appare invero irragionevole affermare che solo per la indisponibilita’ determinata dalla esecuzione di lavori indifferibili di ristrutturazione, di cui vi e’ ampia prova agli atti, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, venga meno la destinazione originaria del bene perche’ momentaneamente inagibile”.