Napoli tutte buche, un esposto dello studio legale Vizzino

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Dallo Studio legale associato Vizzino riceviamo e pubblichiamo un esposto al Procuratore della Repubblica, e per conoscenza al  presidente della Regione; al sindaco di Napoli, al Prefetto di Napoli, ai Ministeri  delle Infrastrutture e della Giustizia; alla Corte di Conti; alla Presidenza del Consiglio. 

 Ecc.mo Procuratore della Repubblica,

Il Sottoscritto, Avv. Riccardo Vizzino,  con Studio in Napoli , sito in via Silvio Spaventa n.9, intende con il presente esposto, sottoporre all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli, i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire la verifica impellente circa la sussistenza di eventuali profili di responsabilità penale , connesse alla violazione di disposizioni di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche in danno degli utenti, da parte del Comune di Napoli e della relativa Amministrazione.

La redazione del presente atto pone le basi su disparate argomentazioni:

1)Massiva incuria del manto stradale in molteplici territori dovuta ad una non diligente e solerte manutenzione del medesimo.

2)Mancata stipulazione di polizze assicurative per la responsabilità civile nei confronti di terzi con società convenzionate.
3) Attività di controllo relativamente all’impiego di targhe estere.

Napoli tutte buche: vulnus per gli utenti e per il decoro urbano.

La problematica di specie, seppure ponga le radici già in anni precedenti, negli ultimi giorni si è amplificata ulteriormente mediante l’avvento delle avverse condizioni climatiche e delle precipitazioni atmosferiche, che hanno determinato un reale vulnus per la sicurezza di tutti i vettori, causando disagi e difficoltà di ogni genere.

Riportando un dato salito alle cronache negli ultimi giorni, per mero scrupolo informativo, si noti che nel solo Centro Storico del Comune di Napoli siano previste oltre 18.000 buche.

Tuttavia, nonostante le diffide poste in essere dai diversi cittadini e dalle molteplici associazioni, la mappa dei dissesti relativi all’asfalto in città, non conosce confini. In particolare, tali disagi riguardano principalmente le aeree che si estendono dal Centro Storico a Via Toledo, da Chiaia alla zona dell’aeroporto, dall’anello degli ospedali a Capodimonte, da Posillipo a via Don Bosco.

A parere di questo scrivente, in tale circostanza e alla luca della condotta dell’amministratore o dell’ente gestore può essere configurata la fattispecie di reato plurioffensivo previsto dall’art 328 c.p. rubricato “Rifiuto di atti di ufficio, Omissione” secondo cui: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Altresì, bisogna rammentare che le storture e le inconvenienze non terminano qui, essendo rilevato che da plurimi anni il Comune di Napoli non indice alcuna gara d’appalto circa la manutenzione delle proprie strade, e che pertanto versano in stato di incontrollato degrado.

Con ciò, si vuole evidenziare che la circostanza in esame risulta essere un problema di non poca indifferenza sia per la lesione del diritto alla sicurezza e alla fluidità della circolazione sancito dall’art14 del Codice della Strada, ma anche per il fattuale danno di immagine e per il conseguente decoro urbano che ne risulta svilito e deturpato.

Per non parlare delle conseguenze in termini economici che si riverberano sulle condizioni reddituali degli utenti, nonostante l’art 2051 c.c. evidenzia una presunzione generale di responsabilità dell’ente proprietario o del gestore della strada, che deve custodire in modo da non creare pericoli per gli utilizzatori.

Si chiede sin d’ora di procedere a diverse attività di controllo e di verifica circa:

– la sussistenza e permanenza di vizi, di danneggiamenti, di pericoli ed insidie che necessitino di un intervento urgente;

-la predisposizione, da parte dell’ente territorialmente competente alla gestione e manutenzione stradale, di studi e piani finalizzati agli adeguamenti normativi per le modifiche che l’odierna situazione rende inevitabile

-la programmazione e l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e e l’attuazione degli interventi necessari per ottimizzare la gestione della rete stradale e la corretta esecuzione di opere e lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza della viabilità.

-la programmazione e l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e e l’attuazione degli interventi necessari per ottimizzare la gestione della rete stradale e la corretta esecuzione di opere e lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza della viabilità.

Pregiudizio nei confronti dei cittadini vantanti un diritto di credito: mancata stipulazione di polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi.

Altro dato preoccupante che, da tempo immemore, interessa il Comune di Napoli è che l’ente in questione non provvede alla stipulazione di polizze assicurative per la responsabilità civile nei confronti di terzi, determinando così un grave pregiudizio nei confronti di tutti questi cittadini titolari di un diritto di credito nei confronti dell’ente per aver promosso un giudizio risarcitorio ed aver ottenuto provvedimento favorevole.

Sul punto converge la problematica per cui tali soggetti molto spesso giacciono nell’impossibilità di riscuotere le somme a loro legittimamente dovute, non sussistendo alcuna garanzia di una copertura assicurativa o per l’eccessività dei tempi circa il pagamento delle somme liquidate in sentenza.

Il Comune per quanto concerne tale problematica, si dimostra refrattario essendo tale circostanze in esame assimilabile allo stato di predissesto invocato dall’ente; tuttavia, l’idoneità circa la procedura di riequilibrio finanziario è al vaglio delle Sezioni di Controllo Regionale della Corte dei conti, ma è doveroso eccepire che tali particolare situazione non possono configurarsi come pregiudizio per gli utenti danneggiati.

Tuttavia, per mera chiarezza argomentativa, sono due sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo di ampio valore scientifico, in particolare De Luca contro Italia e Pennino contro Italia del 24 settembre 2013, ad offrire un peculiare indirizzo circa la dinamica di specie.

In sostanza, viene disposto nei summenzionati provvedimenti, che lo stato di dissesto finanziario di un Comune non può essere elevato ad indice di contrasto per l’esecuzione di una sentenza che intima il pagamento di un credito, tanto più se la causa è nata prima della dichiarazione di dissesto.

Ne consegue, che quando le condizioni economiche dell’ente non sono in grado di soddisfare un credito, deve intervenire necessariamente lo Stato centrale, perché il Comune non è altro che una sua articolazione periferica.

Sulla base di questa pronuncia, la CEDU ha tutelato il diritto di credito di due cittadini, originari di Benevento, a vedersi riconosciuta un’ ingente somma di denaro, in virtù di un credito legato ad una controversia nata svariati anni prima.

In sostanza, per i giudici di Strasburgo, le normative nazionali che hanno ‘immobilizzato’ , anche retroattivamente, i pagamenti imposti con provvedimenti giudiziari, violano l’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione dei diritti dell’uomo, secondo cui tutti hanno diritto a veder esaminata la propria causa equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole. In sostanza, la CEDU ha proceduto a condannare lo Stato italiano a risarcire i ricorrenti per i danni subiti.

Piano di verifica e controllo relativamente all’impiego di targhe estere

Un altro problema che aderisce al discorso fin ora esaminato, è che Napoli , come è noto, è la città che ha le tariffe assicurative RC auto e moto più alte d’Italia, fino a quasi un quadruplo. Al riguardo e sulla base di questo dato, si nota come ci sia stato un ampio utilizzo di targhe straniere su automobili italiane al fine di evadere la legge, essendo molto spesso incerta la data di stipula del contratto o addirittura fittizio il relativo rapporto contrattuale.

Risulta evidente come negli ultimi periodi, nel Comune di Napoli siano tornate a circolare numerosissime targhe straniere, soprattutto bulgare e polacche, in quanto molti cittadini sono riusciti a trovare un escamotage con cui aggirare i vincoli legislativi in materia.

In particolare, diverse imprese utilizzando una determinata dinamiche di investimento attraverso la costituzione di diverse società con sede legale all’esterno, riescono in tempi celeri a disporre un’operazione di rottamazione dell’auto in territorio italiano e dopo un lasso di svariati giorni, procedono alla consegna dell’idonea targa e della relativa documentazione, proveniente da un altro paese.

In questo modo, l’utente che ne fa richiesta non paga le tasse, l’assicurazione, il bollo, la revisione e, spesso, anche le contravvenzioni. Per cui si ritiene opportuna e necessaria la denuncia di tale circostanza, essendo un’ attività illecita che si pone in maniera incontrovertibile contro gli interesse nazionali.

Proseguendo, il punto focale della questione riguarda il caso di sinistro stradale, poiché in seguito all’impatto con tali autovetture caratterizzate da targa straniera, non è previsto alcun tipo di risarcimento, perché la legge non consente il controllo della responsabilità civile auto, come è invece disciplinato e previsto per i veicoli italiani.

Al riguardo, si chiede che venga accertata la responsabilità del Comune di Napoli in ordine ad un’eventuale negligenza circa le idonee comunicazioni e le eventuali attività di coordinamento, con i sistemi europei diretti alla prevenzioni di tali attività fraudolente.

Per quanto sopra esposto e motivato,

il sottoscritto Avv. Riccardo Vizzino con Studio in Napoli , sito in via Silvio Spaventa n.9, 8014, richiede un accertamento circa la responsabilità e la congruità delle operazioni delle attività predisposte dal Comune di Napoli e dal Sindaco, con particolare riferimento alla gestione delle risorse economiche a disposizione dell’Ente rispetto al perseguimento delle finalità in esame.

Con Osservanza,

Dott Pasquale Volzone

Avv. Riccardo Vizzino