Non solo carcere: la giustizia può essere anche riparativa con la mediazione penale. Conosciamola meglio

“L’uomo non è il suo reato e il carcere non è l’unico modo per scontare la pena”, sussurra qualche prete che concilia la fede ed il reato, avvicinando i modi spicci al silenzio sornione dei barbarici. Anzi in alcuni casi il carcere potrebbe addirittura non rispondere in modo adeguato alle indicazioni del dettato costituzionale : tra coloro che vivono l’espiazione della pena solo con la misura detentiva tendono a ricadere nella recidiva, i dati parlano del 70%. In un sistema penale perfetto ma controverso, si fa largo il tema della “giustizia riparativa”, nel frattempo molte cooperative lavorano ogni giorno per l’accoglienza dei familiari detenuti, organizza i permessi premio dei detenuti, gli inserimenti lavorativi di ex detenuti presso aziende agricole e commerciali, con la formula delle borse lavoro e della messa alla prova. Una società di tentazioni, che condanna chi vi cade. La giustizia riparativa è una tesi indigeribile per chi alla tentazione ha saputo resistere. C’è un lungo percorso da fare e servono gli strumenti idonei. Occorre provvedere alla formazione dei mediatori, che hanno un ruolo fondamentale quando si parla di mediazione penale, non sempre facile. Si trovano di fronte a persone che devono recuperare integralmente la loro vita e hanno bisogno di accompagnatori professionalmente preparati. Solo se si investe in questo processo innovativo, penale, processuale e culturale, c’è la possibilità di facilitare l’incontro tra la vittima e il reo. La giustizia riparativa, su cui c’è grande fermento, è un cammino in salita e troppo spesso frainteso dalla società. La convinzione errata è che la giustizia riparativa serva a convincere il magistrato di sorveglianza ad essere di manica larga nell’attribuzione dei permessi. E’ tutta un’altra cosa, un percorso lungo e laborioso, doloroso, che porta il detenuto a rimettersi in discussione e che ha bisogno della disponibilità della vittima o della famiglia della vittima, ma non condiziona il decorso della pena. Una prima applicazione di giustizia riparativa si è avuta tra le famiglie delle vittime ed i terroristi degli anni di piombo. Le famiglie avvertivano una sensazione di insufficienza, nonostante la condanna inflitta ai terroristi. In quel caso fu applicata una “giustizia orizzontale” che è quella di reggere lo sguardo dell’altro, di chi sta di fronte e lasciarsi interrogare. Attraverso un mediatore il reo deve “riparare” ciò che ha rotto: lo chiede l’Europa e anche la legge italiana. Un modello che cresce attraverso la riflessione, la pratica e soprattutto il dialogo con gli operatori di giustizia ed i Procuratori della Repubblica. La riparazione è un modello duro e occorre che le parti lo scelgano volontariamente. La mediazione non è negoziazione e l’utilizzo di misure alternative aiuterebbe la macchina della giustizia a diminuire i tempi dei processi e a umanizzare la riabilitazione durante l’espiazione della pena. La “giustizia riparativa” è innanzitutto un prodotto culturale, capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza dimenticare le esigenze della giustizia “retributiva” –incentrata sul rapporto tra il reato e la pena- e la giustizia “riabilitativa” –più attenta al recupero del detenuto. Riannodare i fili spezzati con l’atto criminoso non è semplice né scontato, anche se è provato che la società ci guadagnerebbe, se è vero che scontare la pena con misure alternative abbatte la recidiva al 5%. Il crimine, dal punto di vista della giustizia riparativa, viene visto anche come qualcosa che provoca la rottura di aspettative e legami sociali, e per questo ci si può attivare per tentare di ricomporre questa frattura.
Non solo aspetti culturali e sociali che sono poi la vera sfida affinché si possa guardare e accettare la giustizia riparativa, ma ci sono aspetti normativi, giuridici, aspetti professionali intrinsechi, così ne ho voluto parlare con l’avvocato penalista ed assistente presso la cattedra di diritto penale all’Università degli Studi di Salerno, Stanislao Sessa, a cui ho posto delle domande per capire meglio e dal piglio giurisprudenziale la mediazione penale.

Avvocato in questi giorni è al vaglio della Commissione Giustizia lo schema del decreto recante le disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Ci vuole illustrare in cosa consiste e come dovrebbe svolgersi la mediazione in ambito penale?

Anzitutto vi è da rimarcare che, sostanzialmente, la commissione di un reato apre un conflitto — purtroppo spesse volte insanabile — tra l’autore e la persona offesa, comportando una lacerazione di legami sociali che spesso richiede di vagliare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali ai fini di una corretta tutela del patto sociale. La peculiarità di questo processo riparativo e responsabilizzante, consiste nel contatto diretto (o anche indiretto) tra vittima ed autore del reato, prendendo in considerazione gli aspetti comunicativi e relazionali tra le parti e affrontando, se del caso, le conseguenze civili del reato in termini riparativi. Ovviamente per avviare e svolgere una proficua mediazione penale, è necessario il consenso delle parti al fine di far evolvere la loro interazione conflittuale verso un accordo soddisfacente per entrambe. Si è — nel caso della mediazione — in presenza di una forma di Giustizia che definirei “atipica”, in quanto non avente il consueto carattere retributivo che, per sua natura, assume quale oggetto dell’azione giudiziaria il reato e quale finalità l’accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del reo con la garanzia, per quest’ultimo, dell’applicazione di una pena proporzionata alla gravità del reato. Siamo, a contrario, dinanzi ad una forma di Giustizia riparativa, totalmente antitetica rispetto a quella “ordinaria”, in grado di offrire al reo la possibilità di porre rimedio al danno cagionato alla vittima e favorirne la reintegrazione, nella comunità, attraverso un processo in cui l’obiettivo primario sarà la ricostruzione del legame sociale, prima facie compromesso dalle conseguenze dannose derivanti dal reato. Ordunque, la Giustizia riparativa ha come oggetto i danni provocati alla vittima, in quanto diretta conseguenza del reato, ed ha come obiettivo l’eliminazione di tali conseguenze attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato. All’interno di tale modello, particolare valore assumono le parti — reo e vittima —, mentre un ruolo centrale ed operativo sarà assunto da una figura terza ed imparziale: il Mediatore.

Avvocato la giustizia riparativa richiama il ruolo di varie figure professionali, come si inserisce il ruolo del legale, ed invece, quali competenze e capacità dovrebbe avere un Mediatore penale?

Per riallacciarmi compiutamente a quanto testè affermato, più che la centralità della figura dell’Avvocato — che, essenzialmente, assume il ruolo di portavoce delle istanze di una parte privata — rimarcherei e sposterei il focus sul binomio Giudice-Mediatore. Infatti, su invito del Giudice, le parti potranno avvalersi dell’operato di un Mediatore-Conciliatore professionista che le guiderà verso una soluzione condivisa della controversia. Dunque non sarà più una sentenza a decidere il giudizio — come avviene nell’odierna realtà processuale — ma saranno le parti, con l’ausilio del Mediatore a raggiungere un’intesa, senza subire gli strascichi di una decisione giudiziale, di talché affidarsi ad un programma di mediazione penale significa diventare artefici dell’andamento del proprio processo. In questi casi, come detto, centralità assoluta riveste la figura del Mediatore, nella misura in cui deve assumere una posizione decisamente neutrale ed equidistante dalle parti in causa. Il suo ruolo è quello di facilitare la comunicazione e garantire il rispetto reciproco, senza imporsi in alcuna decisione che vittima e reo assumono congiuntamente e disgiuntamente, in piena autonomia e con l’assistenza del Mediatore. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione dei Mediatori penali, ovvero coloro che realizzano i programmi di giustizia riparativa. Dovrà trattarsi, quindi, di figure professionali, particolarmente qualificate per esercitare il ruolo, in possesso di almeno una laurea universitaria triennale in vari settori e materie disparate (ad esempio quelle giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche) ovvero iscritti a un ordine o un albo professionale con specifica esperienza in relazione alle predette materie.

Avvocato crede che possa risultare utile ed efficace alla giustizia penale la figura di un Mediatore?

Ritengo sia ancora prematuro poter rispondere in maniera esaustiva a questo quesito. In via preliminare posso affermare, però, che il linguaggio del Giudice è essenzialmente quello di chi deve decidere quando il conflitto non può essere sanato, poiché egli decide ed ha l’ultima parola, sulla scorta del dettato normativo. Invece, al contrario, la mediazione, per essere tale, deve parlare un altro linguaggio, quello “del potrebbe essere diversamente”, che non è certo il linguaggio del Giudice. Dunque il linguaggio del Mediatore — che è quello della “possibilità alternativa” — è lontano oltre che da quello del Giudice anche da quello dell’Avvocato poiché, rispettivamente, l’uno è “chi deve decidere”, l’altro “chi deve difendere e rappresentare”. Pertanto, quando come molto spesso accade il Giudice o l’Avvocato s’improvvisano mediatori, se non acuiscono ulteriormente i sentimenti negativi provocati dall’evento reato, riescono ad ottenere un “effimero falso accordo” dettato e finalizzato alla convenienza, giacché collegata a una determinata situazione. Penso anche, però, che la notoria “litigiosità” degli italiani possa in qualche modo minare la buona riuscita ed il buon andamento dell’istituto, atteso che sia quantomeno una strada in salita, anche effettuando un raffronto, non proprio esaltante, con la mediazione in ambito civile. Ed infatti proprio in ambito civile, il processo di mediazione (sotto forma di tentativo di conciliazione obbligatoria, esperito presso l’organo di conciliazione istituito presso ogni Consiglio dell’Ordine) ha fallito le aspettative, nella misura in cui un numero ristrettissimo di procedimenti termina in questa fase, per così dire “preliminare”.

Mi permetta Avvocato, nonostante lavori nell’ambito sociale e creda nel reinserimento del reo, faccio un po’ fatica — ed ipotizzo anche l’opinione pubblica — ad immaginare che in vicende complesse e delicate, dove essenzialmente si ha “sete” di giustizia, vi possa essere un “incontro” tra il reo e la persona offesa. Dal Suo osservatorio, in questi casi come si può innestare il fenomeno della mediazione?

Sicuramente la mediazione penale — che contempla programmi tra vittime e autori di reato — va al di là della negoziazione e della conciliazione. Nella mediazione penale, dove l’asimmetria delle parti costituisce un fattore specifico, lo scopo è quello di far avvicinare ciò che di regola è considerato inavvicinabile, ossia la vittima e il reo, e di accogliere ciò che non trova accoglienza nella nostra società, ossia la sofferenza e il disordine. In questo ambito nacque e si perfezionò il “metodo” della “mediazione umanistica” della sociologa J. Morineau, che consente ai protagonisti di comprendere lo svolgersi degli eventi, la loro responsabilità e scoprire la propria capacità di cambiare atteggiamento. Tale trasformazione avviene quando viene toccata la parte più elevata dell’uomo, quella spirituale. La mediazione penale è, dunque, un percorso di incontro, confronto e dialogo tra il reo e la vittima del reato, per permettere il passaggio dalla violenza al riconoscimento della sofferenza, dal disordine alla costruzione di un nuovo ordine. Quale procedura, volontaria, informale e flessibile, permette, ove possibile, di evitare la pena e, in certi casi, anche il processo “cercando di superare la logica del castigo”. In conclusione, vedo con favore tale novella legislativa, nel convincimento che trattasi di ulteriore tentativo di ridurre il malcontento delle vittime dei reati nei confronti di una giustizia lenta ed inadeguata a rispondere, in tempi civili, alla richiesta di giustizia, che troppo spesso s’infrange contro lo scoglio della prescrizione. Si è voluto così decongestionare il carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari penali, nei reati ove vi siano dei danni risarcibili, creando un canale che dia ad entrambe le parti contrapposte un beneficio: al reo indiscutibili benefici che dovrà “guadagnare” risarcendo il danno arrecato con la commissione del reato.

In collaborazione conStanislao Sessa, avvocato penalista
e assistente alla cattedra di Diritto Penale dell’Università di Salerno