Obbligo di fedeltà coniugale il risarcimento del “danno da tradimento”

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Contraendo il vincolo matrimoniale i coniugi acquisiscono diritti ed assumono doveri. Tra questi ultimi l’art. 143 c.c. indica espressamente l’obbligo di fedeltà.

Tale obbligo non è semplicisticamente collegato all’astensione da relazioni fisiche con altre persone, estendendosi al rispetto del generale impegno “a non tradire la fiducia reciproca” e a mantenere quel rapporto di dedizione fisica e spirituale che dovrebbe caratterizzare l’unione familiare.

Le Corti più volte hanno accostato la fedeltà al dovere di lealtà, che dovrebbe orientare le scelte e gli interessi del singolo in funzione e nel rispetto degli impegni e dei progetti di vita in comune della coppia.

Pertanto in più occasioni sono state riscontrate violazioni del predetto obbligo anche in assenza di un tradimento fisico. Ciò è accaduto in presenza ad esempio di relazioni anche meramente virtuali instaurate da uno dei coniugi e che avevano avuto come effetto il totale disinteresse verso l’altro, concretandosi nella mancanza di ogni considerazione del legame matrimoniale.

D’altra parte però sempre più spesso i Tribunali chiamati a decidere dei giudizi di separazione tra coniugi non ritengono sussistenti motivi di addebito in capo al coniuge fedifrago; ciò in virtù del fatto che occorre necessariamente dimostrare che il tradimento, fisico o platonico, sia stato l’origine dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Nella maggior parte delle fattispecie, al contrario, il soggetto che concretizza il tradimento adduce circostanze di vita in comune dalle quali emerge un pregresso allontanamento, soprattutto morale, dei componenti della coppia, di cui la relazione extraconiugale sarebbe effetto e non causa.

In molti casi portati alla cognizione dei giudici la disgregazione della coppia risulta infatti già esistente e risalente nel tempo, con la conseguenza che il tradimento non si rivela quale causa della separazione, non configurandosi quindi lo stesso quale motivo di addebito.

In altre circostanze però il tradimento, anche se non considerato come causa di addebito della separazione, può presentarsi come atto illecito, legittimando il coniuge tradito a richiedere il risarcimento dei danni prodotti dalla condotta dell’infedele.

A tal fine occorre che il comportamento del traditore sia lesivo di interessi costituzionalmente tutelati e che sussista il nesso di causalità tra la predetta condotta ed il danno non patrimoniale sofferto dal soggetto leso.

La Suprema Corte ha in molte occasioni individuato tradimenti che, per le modalità di perpetrazione, avevano inciso sul diritto all’onore e alla dignità dell’altro coniuge, diritti della personalità, qualificati dal nostro ordinamento come fondamentali.

Ciò in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’obbligo di fedeltà, incentrata sulla valorizzazione del dettato degli artt. 2 e 29 della Costituzione. Riconoscendo ai cittadini la tutela generale e fondamentale dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia come membro di formazioni sociali (art. 2 Cost.) e individuando la famiglia quale “società naturale” in cui è garantita l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), le pronunce giurisprudenziali sono giunte al riconoscimento del diritto del coniuge leso al risarcimento del danno ingiusto prodotto dal tradimento.

Con sentenza del 2011 – n. 18853 – la Corte di Legittimità è andata ancora oltre, statuendo che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni”.

Tale pronuncia ha finalmente svincolato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dalla richiesta di addebito della separazione, individuando un preciso obbligo giuridico a carico dei coniugi slegato dalle tutele dettate in materia familiare.

Al coniuge che volesse affrancarsi dal richiamato dovere di fedeltà, l’ordinamento offre quali strumenti atti allo scopo la separazione ed il divorzio. In mancanza, in caso di violazione dell’obbligo in parola, qualora con il tradimento si leda la dignità dell’altro coniuge è bene sapere che, nel momento in cui la predetta lesione produca un danno ingiusto, si resta esposti ad una legittima richiesta risarcitoria.

Esempio recente è fornito dalla sentenza n. 2643 del 2016 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata che, in base all’orientamento sopra indicato, pur non riscontrando motivi di addebito della separazione, ha riconosciuto come illecita la condotta del coniuge che aveva palesato la propria relazione extraconiugale in pubblico. In particolare nel caso di specie, la moglie fedifraga non solo frequentava apertamente il proprio amante, ma aveva segnalato su un noto social network dapprima lo status di “separata” per poi annunciare l’inizio della nuova relazione. Tali condotte, poste in essere in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di separazione, sono state ritenute dal giudice di merito lesive della reputazione e dell’onore del coniuge cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.

La voglia di informare la Community del proprio status sentimentale è stato pertanto punito.

Forse anche in tal caso tornerebbe utile ricordare il vecchio adagio “la discrezione è la madre di tutte le virtù”…