**Open Arms: decreto gup, ‘il processo a Salvini è necessario’** (2)

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(Adnkronos) – “Ritenuto che la Corte Costituzionale ha più volte affermato che, in sede di udienza preliminare ‘l’apprezzamento del giudice non si sviluppa, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare… se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento’ e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è di natura sostanziale, bensì processuale, non potendosi valutare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori o insufficienti -si legge ancora nel decreto di giudizio – Ritenuto che non può trovare applicazione l’articolo 129 C.pp., evidenziati gli elementi di prova indicati dal pm come nella richiesta di rinvio a giudizio, nonché negli esiti di perizia di trascrizione realizzata nel corso dell’udienza preliminare. Visti gli articoli 429 C.p.p, 132, 133D.L. vo 271/89, dispone il rinvio a giudizio di Matteo Salvini”. Nel decreto il giudice richiama anche l’articolo 129 del Codice di procedura penale ritenendo che manchino le cause di giustificazioni.