Rifiuti, assoluzione di Bassolino Giudici: No elementi decisivi reato

86

Ritiene il giudice di poter serenamente affermare, all’esito dell’istruttoria, che lo scopo che in via primaria gli imputati della struttura commissariale intendevano perseguire era l’interesse pubblico e Ritiene il giudice di poter serenamente affermare, all’esito dell’istruttoria, che lo scopo che in via primaria gli imputati della struttura commissariale intendevano perseguire era l’interesse pubblico e di preminente rilievo di fronteggiare il problema drammatico dello smaltimento dei rifiuti in Campania”. E’ quanto scrivono i giudici della V sezione penale del tribunale di Napoli, presidente Adele Scaramella, e giudici a latere Giuseppe Sassone – estensore – e Antonia Napolitano Tafuri, che il 4 novembre scorso hanno assolto tra gli altri l’ex governatore della Campania, Antonio Bassolino, accusato di truffa ai danni dello Stato, traffico illecito di rifiuti e una serie di reati minori e per gli ex manager Fibe Pier Giorgio Romiti e Armando Cattaneo. “E però convincimento del tribunale che l’istruttoria – si legge nelle motivazioni della sentenza – non abbia offerto elementi sicuramente decisivi ai fini del riconoscimento della sussistenza dei reati, neanche sotto il profilo della violazione di legge e dell’ingiustizia del vantaggio”. Le motivazioni della sentenza“E’ una tragica realtà il disastroso tentativo di smaltimento dei rifiuti in Campania negli anni in contestazione, problema purtroppo non risolto compiutamente, se non in minima parte. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, però, è possibile affermare che esso non era conseguenza nè di illecite condotte degli imputati, nè di inidoneità tecnica, nè di una disorganizzazione nella gestione degli impianti”, sostengono i magistati. “Ciò che non funzionava non erano gli impianti, ma il fatto che il ciclo dei rifiuti come era stato organicamente ed efficacemente ideato, non era stato compiutamente posto in essere, essendo monco sia della fase iniziale, ovvero la raccolta differenziata, che come visto non si attestava affatto nei limiti ipotizzati, ovvero il 34 per cento, ma rimaneva invece su percentuali bassissime, come confermato dai numerosi sindaci escussi nel dibattimento”. L’accusa sosteneva che il dimensionamento degli impianti era indipendente dalla raccolta differenziata e dalla componente del rifiuto in ingresso, “ma deve affermarsi invece che la qualità del rifiuto conferito influiva irrimediabilmente l’attivita’, in quanto era di pessima qualità”. Cade l’ipotesi di truffa – Per l’ipotesi di truffa, contestata anche ad Antonio Bassolino, “occorre ribadire che gli impianti di combustibile da rifiuti erano stati costruiti con soldi privati e non pubblici e cioè con il sistema del projet financing, e quindi il tribunale ritiene infondato la prospettazione accusatoria relativa all’ingiusto profitto da parte degli imputati”, concludono i giudici.