Sì Ue a vincolo di sede per specializzandi

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Roma, 20 dic. (AdnKronos Salute) – E’ ammissibile il vincolo imposto agli specializzandi di lavorare, una volta conclusa la specializzazione, in una certa area e per un certo tempo, pena il rimborso del 70% della remunerazione percepita durante la formazione specialistica. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea secondo la quale la condizione non contrasta con la libera circolazione in Europa e pur ‘dissuadendo’ il medico dal lasciare il proprio Paese si giustifica con l’obiettivo di garantire al proprio territorio un’assistenza specialistica di qualità. La pronuncia parte dal caso di una dottoressa italiana – Simma Federspiel – che, per la ottenere la remunerazione aveva firmato, nel 1992, come previsto da una legge provinciale, un impegno a lavorare, una volta specializzata, per almeno 5 anni nei 10 successivi alla specializzazione, presso l’Asl della Provincia autonoma di Bolzano.

In caso contrario, il medico si impegnava a rimborsare sino al 70% delle somme percepite, oltre agli interessi. La dottoressa, infatti, il 1992 e il 2000, percepiva una borsa di studio per il lavoro svolto a tempo pieno presso l’università di Innsbruck (Austria) come medico specializzando in neurologia e psichiatria. La Provincia autonoma di Bolzano versava alla clinica austriaca la borsa di studio in base ad una convenzione sottoscritta con il Land Tyrol (Austria). La clinica universitaria di Innsbruck versava poi le somme alla dottoressa. Nel 2013, in risposta a una lettera della Provincia, Federspiel aveva dichiarato di non avere mai esercitato la propria attività di medico nel territorio provinciale dopo la specializzazione. Da qui la richiesta di rimborsare il 70% delle remunerazioni percepite, oltre agli interessi, per un totale di quasi 120.000 euro. La dottoressa si era allora rivolta al Tribunale di Bolzano, chiedendo di dichiarare illegittima tale la richiesta di pagamento.

Il Tribunale ha quindi cercato di chiarire la compatibilità con il diritto dell’Unione di questi particolari regole per i medici specializzandi, nella misura in cui la regolamentazione ha l’effetto di dissuadere i medici specialisti dal lasciare il loro Stato di origine e dallo stabilirsi a esercitare la professione in un altro Stato comunitario. Da qui la richiesta alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, per chiarire se il diritto dell’Unione (ivi compreso il principio di libera circolazione dei lavoratori) consenta oppure non consenta di condizionare il compenso versato ai medici specializzandi al loro impegno di lavorare almeno 5 anni per il servizio sanitario pubblico di provenienza e di richiedere, in caso di mancato rispetto di tale impegno, la restituzione di un importo sino al 70% di quanto versato, oltre agli interessi legali.

Con la sentenza di oggi, la Corte ricorda che la dottoressa Federspiel ha beneficiato, durante il suo periodo di specializzazione, di una remunerazione sufficiente per il conseguimento della formazione. Pertanto, il problema riguarda soltanto il periodo successivo alla specializzazione, e non i presupposti della formazione dei medici specializzandi. Dunque, il diritto dell’Unione non osta a una condizione come quella controversia La Corte ritiene, poi, che una condizione come quella in questione, non contrasti con la libera circolazione dei lavoratori o con la libertà di stabilimento.

E’ sicuramente vero – secondo la Corte – che la condizione può dissuadere il medico dal lasciare il proprio Stato di origine per andare a lavorare o a stabilirsi in un altro Stato, qualora ciò lo porti a rimborsare fino al 70% dell’importo dell’assegno percepito, oltre agli interessi. Tuttavia, la limitazione si giustifica con gli obiettivi di interesse generale di assicurare alla popolazione della provincia di Bolzano un’assistenza medica specialistica di qualità elevata, equilibrata e accessibile a tutti, preservando al tempo stesso l’equilibrio finanziario della sicurezza sociale. La Corte aggiunge che si deve anche considerare la necessità di garantire la disponibilità di cure mediche di qualità nelle due lingue ufficiali di tale territorio, ossia nelle lingue tedesca e italiana, e dunque la difficoltà di assumere un numero sufficiente di medici specialisti idonei a esercitare la loro professione in queste due lingue.

La Corte osserva, poi, che l’obbligo, per i medici specialisti che abbiano beneficiato del finanziamento della loro formazione, di lavorare nella Provincia autonoma di Bolzano è limitato a cinque anni, e ciò entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione, e che detto obbligo viene in essere soltanto nel caso in cui un impiego come medico specialista sia disponibile in tale provincia per il medico in questione e tale impiego gli venga offerto a tempo debito. In definitiva, l’onere che i medici specializzandi si accollano per fruire della retribuzione durante la scuola di specializzazione appare proporzionato agli obiettivi di protezione della sanità pubblica e di equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale: ma su questo punto l’ultima parola spetta al giudice nazionale. Infatti la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. La decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.