Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una donna affetta da Sla nel Napoletano, già riconosciuta come in possesso dei requisiti previsti per accedere al suicidio medicalmente assistito. La donna, indicata con il nome di fantasia Irene per tutelarne la privacy, aveva confermato personalmente la propria volontà al giudice nel corso dell’udienza, collegandosi da remoto e comunicando attraverso un puntatore oculare.
La decisione è stata resa nota dall’associazione Luca Coscioni all’indomani dell’udienza. Il giudice ha disposto che l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest metta a disposizione dell’Asl Napoli 3 Sud il dispositivo per l’autosomministrazione già realizzato e utilizzato in un precedente caso in Toscana.
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, la consegna dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi dal 29 agosto 2026. All’Asl Napoli 3 Sud è stato inoltre ordinato di predisporre tutti gli atti necessari per ricevere e trasportare il dispositivo, effettuare la prova di funzionamento entro sette giorni lavorativi dalla presa in carico e individuare il personale sanitario e tecnico necessario.
Entro i tre giorni lavorativi successivi alla prova dovrà essere comunicata a Irene la relazione conclusiva, contenente l’indicazione del farmaco, il protocollo e il piano operativo della procedura. I costi saranno a carico dell’azienda sanitaria.
L’Asl: Nessun ritardo imputabile all’azienda
L’Asl Napoli 3 Sud, in una nota, precisa che “non vi è stato alcun ritardo a essa imputabile” nella procedura e sostiene di avere svolto “con continuità e tempestività, tutti gli adempimenti concretamente rientranti nelle proprie competenze”.
L’azienda sanitaria ricostruisce le diverse fasi della procedura. “È stata immediatamente attivata la Commissione Tecnica Multiprofessionale Permanente – si legge nella nota – che ha effettuato la valutazione collegiale al domicilio della richiedente, verificandone direttamente le condizioni cliniche, la capacità di autodeterminazione e la volontà espressa attraverso il comunicatore oculare, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Corte costituzionale”.
La relazione istruttoria è stata quindi sottoposta al Comitato Etico Territoriale Campania 2, che ha espresso all’unanimità parere favorevole.
La difficoltà tecnica per il sistema attivabile con gli occhi
La fase conclusiva della procedura, spiega ancora l’Asl Napoli 3 Sud, ha però incontrato “una criticità tecnica del tutto eccezionale e non dipendente dall’Asl Napoli 3 Sud”.
Le condizioni della paziente richiedono infatti un sistema integrato che le consenta di attivare personalmente e autonomamente la pompa infusionale attraverso il solo movimento degli occhi. Per individuare una tecnologia adeguata, l’azienda ha avviato due distinte consultazioni preliminari di mercato, entrambe concluse senza manifestazioni di interesse e senza l’individuazione di soluzioni idonee.
L’Asl Napoli 3 Sud ha quindi chiesto la collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, che aveva già ideato e sviluppato un dispositivo analogo nell’ambito del procedimento giudiziario avviato davanti al Tribunale di Firenze da Libera. Il Cnr si era dichiarato disponibile a sostenere la richiesta, ma l’interlocuzione non ha prodotto una soluzione.
In assenza di dispositivi commercialmente disponibili, l’Asl Napoli 3 Sud ha quindi chiesto direttamente all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest la temporanea messa a disposizione del sistema già realizzato dal Cnr.
L’azienda sanitaria toscana ha manifestato la propria disponibilità, precisando tuttavia la necessità di completare alcuni passaggi amministrativi e le verifiche tecniche e funzionali ritenute necessarie prima del trasferimento.
“L’Asl Napoli 3 Sud ha costantemente seguito tali interlocuzioni – sottolinea la nota – informando la paziente e i suoi difensori e confermando la disponibilità a sostenere ogni onere necessario”.
Il tribunale respinge la richiesta di una penalità giornaliera
Per l’azienda sanitaria, l’accoglimento del ricorso ha quindi “la funzione di coordinare e scandire le operazioni ancora necessarie” e non rappresenta una condanna per ritardi o condotte inerti.
Il giudice ha infatti respinto la domanda della ricorrente volta a ottenere, ai sensi dell’articolo 614 bis del codice di procedura civile, una penalità di 500 euro per ogni giorno di ritardo, richiamando espressamente il “comportamento collaborativo manifestato dalle amministrazioni convenute anche nel corso dell’udienza”.
L’Asl Napoli 3 Sud ha annunciato che darà immediata esecuzione all’ordinanza, predisponendo, nelle more della consegna, tutti gli atti necessari per la presa in carico del sistema, il trasporto, l’assicurazione, la custodia, l’installazione e la prova funzionale, oltre all’individuazione del personale sanitario e tecnico.
Tutti gli oneri saranno integralmente sostenuti dall’Asl Napoli 3 Sud, come già dichiarato nel corso del procedimento e disposto dal Tribunale di Torre Annunziata.





































