Super Green Pass, Cafasso (Consulenti del Lavoro): ecco cosa cambia per i cittadini

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Fino al 15 gennaio 2022 sarà in vigore la “stretta di Natale”, messa in campo dal Governo per contrastare l’emergenza Covid. La novità più importante del nuovo decreto governativo riguarda la validità del “certificato verde”, che vede diminuire la sua validità da 12 a 9 mesi. Con le nuove norme è stata inoltre introdotta la differenza tra il Green Pass base, rilasciato a favore dei soggetti che si sono sottoposti al tampone molecolare od al tampone antigenico, e il Super Green Pass, che si otterrà dopo la somministrazione del vaccino o la guarigione dal Covid.

Maria Cafasso, Ceo dello Studio Esterino Cafasso, commenta le molteplici novità: “Per quanto riguarda il mondo del lavoro, il documento specifica che l’obbligo della terza dose appartiene alle categorie per le quali era già previsto per legge: esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – spiega -. A personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e personale del soccorso pubblico, è stato invece esteso l’obbligo vaccinale per continuare a lavorare”.

Nel decreto legge si evince che il Green Pass rafforzato sarà necessario anche per l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, anche in zona bianca e gialla. “Nel testo – rimarca la titolare dello studio Esterino Cafasso – è stata introdotta la limitazione ai soli non vaccinati delle misure previste in caso di passaggio alla zona gialla o arancione dalle quali saranno invece esenti i titolari del nuovo Green Pass rafforzato. Inoltre, è stato stabilito che per servirsi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale, per soggiornare in albergo e per accedere agli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportiva anche all’aperto, sarà necessario essere in possesso almeno del Green Pass base”.

Nel mondo delle professioni sanitarie “restano esclusi dall’obbligo vaccinale i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale”, mentre per quanto riguarda il mondo della scuola, i dirigenti scolastici “devono verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico, conclude Maria Cafasso, “potrà disporre l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con la conservazione del posto di lavoro ma senza la corresponsione di alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento”.