Superbonus, responsabilità in solido soltanto per dolo o colpa grave

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La responsabilita’ in solido per la cessione dei crediti legati a bonus edilizi e superbonus sara’ circoscritta ai casi di violazione “con dolo o colpa grave” per i crediti maturati successivamente al decreto legge dello scorso novembre che introduce l’obbligo di visti di conformita’, asseverazioni e attestazioni. Lo prevede il testo dell’emendamento riformulato dal Governo al Dl Aiuti bis e presentato in Senato. Per quanto riguarda i crediti sorti prima delle misure introdotte in funzione anti-frode, la responsabilita’ in solido per i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, sara’ circoscritta ai casi di dolo o colpa grave ma sara’ necessaria la presentazione di visti di conformita’, asseverazioni e attestazioni ‘ora per allora’.
“E’ stato compiuto un passo decisivo verso lo sblocco dei crediti d’imposta legati al superbonus e agli altri bonus edilizi – comunicano in una nota Gianmauro Dell’Olio ed Emiliano Fenu, capigruppo M5S nelle CommissionI bilancio e finanze del Senato -. E decine di migliaia di imprese dell’edilizia, lavoratori e famiglie, possono tornare a respirare. Grazie alla ferma posizione del M5S, che a differenza degli altri partiti si era rifiutato di ritirare gli emendamenti ad hoc al Dl Aiuti bis, chiedendo di votare la nostra proposta di correzione sul superbonus, e’ appena arrivata una riformulazione del Mef che va nella direzione da noi auspicata: abolizione della responsabilita’ solidale per qualsiasi cessionario nel caso di superbonus; abolizione della responsabilita’ solidale dei cessionari nel caso di crediti legati ad altri bonus edilizi generati dopo il decreto antifrode; abolizione della responsabilita’ solidale per i cessionari dei crediti legati agli altri bonus edilizi anche precedenti al decreto antifrode, a patto che ci sia un’asseverazione. Resta ferma in ogni caso la responsabilita’ dei cessionari per dolo o colpa grave”.