Tasse, arrivata la scadenza ma non si hanno soldi? Ecco come fare

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Giovedì 16 giugno è il termine ultimo della scadenza ordinaria delle imposte dovute per i lavoratori i dipendenti, gli imprenditori e le società che presentano il modello unico. In assenza di una proroga richiesta anche dagli Ordini professionali, come quella fatta per il modello 730, oggi rimane solamente la possibilità di capire se pagare o meno e quanto ci costa una dilazione sino a luglio o se conviene attendere l’avviso bonario o il ruolo esattoriale per dilazionare al massimo quanto dovuto.
“Precisiamo che la scadenza del 16 giugno riguarderà il pagamento delle seguenti imposte e tassa: Irpef, Irap, Ires, Inps (quota variabile), diritto Cciaa per chi è iscritto – precisa il tributarista veneziano Alberto De Franceschi -. Ora le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di pagare entro il 18 di luglio con una maggiorazione dello 0,40% fisso sulla intera somma dovuta. Per chi invece desidera rateizzare la somma ha due possibilità. La prima è di pagare un interesse aggiuntivo dal 0,16% al 1,81% dal 16 giugno al 30 novembre; la seconda è di iniziare a pagare il 18 luglio (con l’aumento fisso su tutta la somma dello 0,40%) con interessi dallo 0,13% dalla rata del 22 agosto sino al 1,45% nella rata per il 30 novembre”.
Nella scadenza del 16 giugno è previsto anche il pagamento della Iuc (Imu più Tasi) dovuta per i proprietari delle seconde case e per chi ha dato in uso la casa a un familiare in linea retta. “A questo riguardo non esistono ad oggi sistemi per il pagamento dilazionato – fa sapere De Franceschi – o, in caso di redditi bassi, di alternative visto che la formula del baratto amministrativo a oggi è bloccata in Corte costituzionale per timore del danno erariale”.
Che fare? L’alternativa è data dalla possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso. Questo istituto prevede la possibilità di pagare successivamente alla scadenza con una maggiorazione. Avremo quindi: per i pagamenti effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza una maggiorazione del 3% (si riduce al 2% se non si superano i 14 giorni); per i pagamenti effettuati dal 31 giorno successivo al pagamento e non oltre il 90 giorno comprese la maggiorazione applicata è pari al 3,33%; per i pagamenti effettuati entro la presentazione della dichiarazione successiva (30.9.2017) la maggiorazione è pari al 3,75%; per i pagamenti effettuati entro la presentazione della dichiarazione successiva (30.09.2018) la maggiorazione sarà il 5 %; se si paga dopo il verbale di constatazione delle omissioni di versamento la maggiorazione sarà del 6%.
Un’altra possibilità è di effettuare il pagamento nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate: verrà richiesta una sanzione del 10% più gli interessi legali (oggi pari allo 0,2%). Inoltre c’è anche la possibilità di richiedere e ottenere una dilazione di pagamento per importi sino a 5.000 euro da 6 a 8 rate trimestrali (massimo 24 mesi) mentre per importi superiori a 5.000 euro massimo 20 rate trimestrali (60 mesi). Se così non fosse ancora sufficiente si potrà attendere la scadenza dei 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario (procedura più conveniente per chi ha importi fino a 50.000 euro o superiori) e poi richiedere la rateizzazione in 72 rate (sei anni) al concessionario esattoriale. Ovviamente la sanzione sugli importi omessi è piena (quindi pari al 30%) cui si dovranno aggiungere il 4,5% di diritti sulle imposte erariali (Irpef, Iva, Ires, Irap, etc.) e il 6,05% su quelle previdenziali (Inps).
“Tutto questo se il contribuente ha la possibilità di pagare in qualche modo, in caso contrario, nonostante la recente normativa sul sovra-indebitamento, non ci sono possibilità di dilazionare e/o concordare minor pagamenti – conclude De Franceschi -. Purtroppo questo spesso produce gesti estremi, come leggiamo spesso nella cronaca nera, tanto che non possiamo non considerare che il legislatore debba quanto prima determinare e promuovere una normativa che risolva il tutto”.