Terrorismo: stragi e Servizi, incardinata commissione inchiesta su guerra fredda italiana (5)

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(Adnkronos) – Il comma 3 prevede poi che la Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale (relativo all’obbligo di segreto per gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.