Trattato di amicizia e di commercio tra Italia e Giappone

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art. 6 OGNI GIAPPONESE CHE SI RENDESSE COLPEVOLE DI UN ATTO CRIMINALE VERSO UN ITALIANO, SARA’ ARRESTATO DALLE AUTORITÀ’ GIAPPONESI COMPETENTI E PUNITO IN CONFORMITA’ DELLE LEGGI DEL GIAPPONE.
Ogni Italiano che si rendesse colpevole di un crimine verso i giapponesi o verso i sudditi o cittadini di ogni altra nazione, sara’
tradotto davanti al Console d’Italia, o davanti altro Potere giudiziario italiano competente , e sara’ punito in conformità’ delle leggi del Regno d’Italia.
La giustizia sara’ d’ambe parti amministrata equamente ed imparzialmente.

art 7 Tutti i reclami per multe o confische incorse per infrazione al presente Trattato, od a Regolamenti commerciali che gli sono annessi,saranno sottoposti alla decisione delle autorita’ consolari italiane. Le multe o confische da queste imposte apparterranno al Governo giapponese.

art.8 In tutti i porti del Giappone aperti al commercio, gli Italiani avranno il diritto d’importare dal loro proprio paese o da porti stranieri, o di vendere, come pure di comperare ed esportare verso i propri porti o quelli di altri paesi,ogni sorta di mercanzie che non siano contrabbando.Essi non pagheranno che i diritti stipulati nella tariffa annessa al presente Trattato, senza sopportare altro carico.
Gli Italiani potranno liberalmente comprare da Giapponesi e vendere ad essi ogni sorta di articoli senza intervento d’alcun impiegato giapponese,sia nella vendita e nelle compre, sia nei pagamenti da eseguirsi o da riceversi.
Ogni Giapponese, senza distinzione, potra’comperare dagli italiani mercanzie di qualunque sorta, conservarle, adoperarle e rivedere.

continua……