Tribunale di Napoli, nullo il contratto bancario non consegnato al cliente

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di Valentino Vecchi*

In giurisprudenza si è discusso a lungo sulla validità (reclamata dagli istituti di credito) ovvero invalidità (secondo la tesi dei clienti bancari) dei cosiddetti “contratti monofirma”, ovverosia di quei contratti bancari sprovvisti di sottoscrizione dell’istituto di credito.

Secondo i clienti, in assenza della sottoscrizione contrattuale della banca non sarebbe soddisfatto il requisito della forma scritta, richiesto, a pena di nullità, dal comma 1 dell’art.117 TUB. La difesa degli istituti di credito, di contro, ha sempre fatto leva sul perfezionamento dell’accordo contrattuale tra le parti – anche in assenza di propria sottoscrizione – per facta concludentia, ossia mediante l’esecuzione data al contratto medesimo adempiendo agli ordini dispositivi impartiti dal cliente.

Il dibattito ebbe il suo epilogo nella pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. n.898/2018, pronuncia mediante la quale i giudici ermellini, correttamente a parere di chi scrive, aderendo alla tesi degli istituti di credito sopra enunciata, ritennero che il requisito della forma scritta non può dirsi assente in mancanza della sottoscrizione della banca, in quanto l’esecuzione data al contratto costituirebbe prova dell’accettazione di quest’ultima. In particolare, le SS.UU., chiamate ad esprimersi su un contratto d’intermediazione finanziaria, chiarirono che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

Alcun dubbio, ovviamente, può sussistere sull’applicabilità – anche ai contratti bancari – del principio sancito dalle SS.UU., applicabilità peraltro dichiarata dallo stesso Supremo Collegio, che mediante la sentenza n.22640/2019 ha chiarito che “tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, non può non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al D.Lgs. n. 385 del 1993. Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest’ultimo di un esemplare del medesimo”. Con la pronuncia del 2019, dunque, gli ermellini hanno specificato che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto”.

All’indomani della pubblicazione della sentenza delle SS.UU., chi scrive ebbe modo immediatamente di rilevare – nel proprio articolo “Banche, validi i contratti “monofirma”. Nulli se non consegnati al cliente” (cfr. Il Denaro del 26.01.2018) – che la Cassazione, forse inconsapevolmente, nel tentativo di dirimere la questione ne aveva sollevata una ancora più rilevante, attinente all’onere – che certamente incombe sull’istituto di credito – di provare di aver consegnato al cliente una copia del contratto.

Al riguardo non può prescindersi dal dettato normativo: il primo comma dell’art.117 TUB, difatti, prevede che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.

La prova della consegna della copia del contratto al cliente – questione sino ad oggi sottovalutata – deve essere fornita secondo le specifiche prescrizioni sul punto fornite dalla Banca d’Italia, secondo cui “la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull’esemplare del contratto conservato dalla banca. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente” (cfr. Disposizioni di trasparenza, sezione “contratti”, paragrafo 2 “forma dei contratti”, periodicamente diramate dall’Autorità di Vigilanza).

Peraltro, come chiarito dalla BdI, deve trattarsi di “apposita sottoscrizione”. Pertanto, la sottoscrizione apposta in calce ad un contratto che tra le premesse o le diverse clausole contrattuali rechi anche la dichiarazione del cliente di aver ricevuto copia del testo contrattuale appare non idonea a fornire la prova dell’avvenuta consegna, al cliente, di copia del contratto.

La questione è stata di recente affrontata dal Tribunale di Napoli che, con sentenza n.8433 del 15.10.2021, ha ritenuto non rispettato il requisito della forma scritta con riguardo al contratto, esibito in giudizio dalla banca, in assenza della dichiarazione di ricezione da parte del correntista.

Secondo il Magistrato napoletano, difatti, “in ordine alla violazione della forma scritta, appare fondata la doglianza degli opponenti atteso che manca in atti la prova che il contratto di c.c. [numero] sia stato consegnato al correntista”.

Peraltro, trattandosi di violazione di norma imperativa, secondo il Magistrato l’assenza di forma scritta è eccepibile anche dai garanti autonomi.

* dottore commercialista
esperto in contenzioso bancario
consulente tecnico del Tribunale di Napoli
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