Usurarietà del tasso di mora: le soluzioni giurisprudenziali in attesa delle Sezioni Unite

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di Valentino Vecchi*

Con sentenza del 14 dicembre 2019, il Tribunale di Torino si è espresso sul complesso tema della verifica di conformità alla legge sull’usura di un contratto di mutuo, soprattutto con riguardo alla clausola concernente gli interessi di mora.

Preliminarmente, il Magistrato ha chiarito che gli interessi moratori – essendo connessi all’operazione di credito – rilevano ai fini della legge n.108/96 e che non esiste alcun “tasso soglia di mora”. Pertanto, anche gli interessi di mora soggiacciono al medesimo limite usurario vigente per gli interessi corrispettivi, non potendo trovare spazio la nota maggiorazione del 2,1% indicata dalla Banca d’Italia quale maggiorazione mediamente applicata dal sistema bancario in caso di ritardo nel pagamento.

Successivamente, il Tribunale piemontese ha affermato alcuni principi di cui tener conto onde verificare se il tasso di mora di un contratto di finanziamento risulti usurario.

In primo luogo, il Giudicante ha chiarito che non è possibile calcolare il tasso complessivo del rapporto sommando il tasso di mora al saggio corrispettivo, trattandosi di tipologie di interessi le cui modalità di computo divergono sensibilmente.

E’ stato anche osservato che determinare il tasso di mora di una singola rata risulterebbe illogico e privo di senso, perché in contrasto con il principio della “globalità” previsto dalla norma (sarebbe, quindi, privo di valenza il TEMO usualmente calcolato dai consulenti dei mutuatari).

Se i principi innanzi indicati appaiono certamente condivisibili, meno convincenti appaiono le ulteriori conclusioni cui è giunto il Tribunale di Torino.

Il Magistrato piemontese, difatti, ritiene che in ragione del rispetto del principio della “globalità” non è possibile operare “il raffronto diretto e isolato del tasso semplice di mora con il tasso soglia”. Ne consegue che non è possibile sancire l’usurarietà dell’interesse di mora sol perché “il tasso convenzionale di mora (TM) risulti superiore al tasso soglia (TS)”.

La verifica di conformità del contratto alla legge dell’usura, difatti, richiede, così come indicato dalla Banca d’Italia, il calcolo del TAEG (TEG) da operarsi attualizzando – al momento di sottoscrizione del contratto – tutti i flussi di pagamento attesi in ragione delle condizioni contrattuali. Pertanto, atteso che il TAEG è un tasso diverso dal puro e semplice tasso di mora, secondo il Giudicante non è possibile raffrontare il tasso nominale di mora con il tasso soglia.

Inoltre, soggiunge il Magistrato, la previsione di tutti i flussi di pagamento attesi deve essere fatta ipotizzando il verificarsi del caso più sfavorevole per il mutuatario (cosiddetto worst case), atteso che ogni possibile sviluppo del rapporto deve condurre ad un TEG legittimo. Detto in altri termini, il rapporto è da giudicarsi affetto da usura se anche uno solo dei possibili scenari che si potrebbe verificare per effetto dell’applicazione delle pattuizioni contrattuali comporti il superamento del “tasso soglia” vigente alla stipula del contratto.

Pertanto, atteso che per il Giudicante piemontese lo scenario peggiore per il mutuatario è quello che prevede che questi paghi tutte le rate in un’unica soluzione al termine del contratto, provvedendo a corrispondere alla banca, ad ogni scadenza, unicamente gli interessi di mora maturati sulle rate via via insolute, basta calcolare il TEG di tale ipotesi per verificare se la clausola disciplinante gli interessi di mora debba considerarsi affetta da usura.

Tali ulteriori principi sanciti dal Tribunale di Torino non possono essere condivisi quantomeno per tre ragioni.

La prima: la verifica della conformità alla legge sull’usura del contratto di mutuo non può che prevedere, anzitutto, la verifica dei “tassi semplici” (tasso di natura corrispettiva da un lato e tasso di mora dall’altro lato). Laddove uno di questi saggi sia superiore alla soglia di usura, il rapporto deve necessariamente essere considerato affetto da usura genetica (si può discutere sulle conseguenze giuridiche dell’eventuale usurarietà del tasso di mora in presenza di un saggio di natura corrispettiva legittimo). La verifica del “tasso composto” è da intendersi quale ulteriore controllo a tutela del mutuatario e non quale verifica unica che, di contro, avvantaggia il mutuante. Impiegando il principio statuito dal Tribunale di Torino – che è frutto di un’interpretazione restrittiva del disposto normativo che avvantaggia il mutuante laddove la normativa è chiaramente volta a tutelare il mutuatario – ci si potrebbe facilmente trovare dinanzi a situazioni paradossali. Si pensi ad un contratto di mutuo che preveda un tasso d’interesse di mora superiore alla soglia d’usura. La pattuizione, pur essendo palesemente illegittima, finirebbe quasi certamente per essere considerata valida operando unicamente la verifica del “tasso composto”. In tale tipo di accertamento, difatti, l’incidenza degli interessi moratori è “diluita” in quanto trova un bilanciamento nei minori interessi corrispettivi. Peraltro, se si accedesse alla tesi della verifica del “tasso composto” inteso quale tasso globale comprensivo anche degli interessi di mora, si rischierebbero facili strumentalizzazioni. Si ipotizzi il caso in cui il contratto preveda un tasso corrispettivo usurario (semmai per effetto dell’inclusione nel TEG delle polizze assicurative, onere sul quale – come noto – è vivace il dibattito in dottrina e giurisprudenza). Se si arrivasse a sostenere la tesi – anche grazie al principio sancito dal Tribunale di Torino con la sentenza in commento – che per effetto del criterio della globalità l’unico saggio da calcolare è quello inclusivo di tutti gli oneri e, quindi, anche degli interessi di mora, si assisterebbe ad una situazione ancora più paradossale di quella precedente. In tal caso, difatti, il “tasso composto”, in ragione di un effetto “diluizione” – semmai discendente dall’inclusione di interessi di mora convenuti in misura molto bassa – potrebbe addirittura rendere legittimi gli interessi corrispettivi convenuti in misura usuraria. Tale scenario risulterebbe ancora più paradossale di quello precedente se si pensa che in ipotesi di regolare svolgimento del rapporto la banca incamera i soli interessi corrispettivi, quelli, cioè, pattuiti (nell’esempio) in palese violazione della legge sull’usura. In sintesi, la verifica del “tasso globale” – comprensivo di tutti gli oneri convenuti tra le parti – deve essere intesa a tutela del mutuatario. Da ciò non può che conseguire che se il tasso semplice, determinato senza includere tutti gli oneri, risulti usurario, il rapporto deve essere dichiarato non conforme alla legge n.108/1996 a prescindere dalla verifica del “tasso globale”.

La seconda ragione: il caso più sfavorevole per il mutuatario non è quello indicato dal Tribunale di Torino, bensì quello che prevede la risoluzione del contratto per inadempimento dopo il mancato pagamento di alcune (poche) rate. In tal caso, difatti, il “tasso globale”, includendo l’incidenza di tutti gli ulteriori oneri convenuti tra le parti (spese di perizia, spese di istruttoria, etc.) – oneri il cui “peso” è scarsamente significativo se misurato in ragione della durata ultradecennale che usualmente caratterizza i contratti di mutuo – potrebbe facilmente risultare superiore al “tasso soglia”.

La terza ragione: lo scenario che il Magistrato piemontese ha considerato quale worst case è uno scenario chiaramente irrealistico e irrealizzabile, atteso che di certo la banca, in caso di prolungato inadempimento, dichiarerebbe il mutuatario decaduto dal beneficio del termine e risolverebbe il rapporto prima della sua naturale scadenza. Molto più realistico, di contro, è lo scenario innanzi indicato (che rappresenta il vero worst case tra i possibili sviluppi del rapporto), che prevede la risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento nel pagamento delle prime rate.

In ultimo, il Giudice piemontese ha affermato che la penale di estinzione anticipata del rapporto – assumendo rilievo unicamente nel caso in cui il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza – non rientra nel calcolo del TEG del rapporto, in quanto costo non collegato all’erogazione del credito.

Anche tale questione, come noto agli operatori del settore, è oggetto di acceso dibattito. In questa sede ci si limita a rilevare che sovente la penale di estinzione anticipata è contrattualmente dovuta anche in ipotesi di risoluzione per inadempimento del mutuatario. C’è da chiedersi se in tali casi, in cui la sua applicazione non dipende dall’esercizio di un diritto potestativo di cui gode il mutuatario, la penale di inadempimento non vada assimilata agli interessi di mora e, quindi, considerata nel calcolo del TEG (sebbene nello scenario che il Tribunale di Torino indica quale worst case la penale non troverebbe applicazione in mancanza di risoluzione anticipata del rapporto).

Su questi temi è atteso, a breve, l’intervento delle Sezioni Unite.

*dottore commercialista
esperto in contenzioso bancario
consulente tecnico del Tribunale di Napoli
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