Videosorveglianza, la paga anche chi è contrario

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Vorrei chiedere in assemblea il permesso di installare un condizionatore sul lastrico solare di parte comune abitando all’ultimo piano. Posso farlo? Non ha necessità di chiedere l’approvazione dell’assemblea ma deve semplicemente comunicare le sue intenzioni all’amministratore, come previsto dall’art. 1122 cod. civ. L’assemblea di condominio, secondo l’art. 1102 cod. civ., infatti, non può in alcun modo vietare l’uso più intenso degli spazi comuni. Abito in un condominio che ha il riscaldamento centralizzato con i contabilizzatori di calore. Vorrei sapere se per il calcolo della ripartizione le spese fisse (III responsabile, calcolo dei consumi) è prevista una quota fissa per condomino o queste spese più il consumo del gas vengono ripartite proporzionalmente ai consumi. La risposta al suo quesito dipende da quello che ha stabilito l’assemblea. Di norma, infatti, la quota fissa viene ripartita sulla base dei millesimi riscaldamento, a prescindere dai consumi contabilizzati. L’assemblea, però, può anche decidere di ripartire le spese fisse per millesimi di proprietà generale. Sto vendendo il mio appartamento e nella recente assemblea è stato deliberato un lavoro. Per questo è stato costituito un fondo e una parte di questo verrà utilizzato. Quel che rimane della mia parte di fondo mi verrà restituita o finirà a carico del nuovo condomino? La gestione delle somme nel fondo cassa deve essere regolata direttamente tra venditore e acquirente. In ogni caso non si deve fare carico l’amministratore della questione, che va risolta solo tra le controparti interessate. Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 7067/1999, infatti, “il fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. Ciò impedisce ai singoli condomini di poter rivendicare le quote versate”. In sostanza il fondo cassa segue l’immobile, per cui è ammesso il rimborso delle somme pagate prima della vendita solo se la cifra viene contestualmente versata all’amministratore da chi acquista l’appartamento. Il mio condominio è il creditore procedente in una procedura esecutiva coatta non fallimentare. Proprio l’avvocato del condominio aveva fatto precisare nella perizia le spese già maturate per eventualmente poterle chiedere a rimborso all’acquirente se menzionate poi nell’atto di trasferimento. Come e quando si trascrivono le domande giudiziali nei Registri immobiliari ? La vendita coattiva viene attuata dal Tribunale per poter rimborsare i creditori con le somme ricavate dalla vendita stessa. Icasi sono due: o il condominio si è insinuato nella procedura e quindi risulta tra i creditori privilegiati che debbono incassare le somme ricavate dalla vendita, oppure il condominio ha semplicemente comunicato al perito le morosità del proprietario. In questo caso il condominio tecnicamente non risulta tra i creditori privilegiati, per cui potrà ottenere il rimborso dal Tribunale solo nel caso in cui dalla vendita dovessero risultare ancora somme disponibili dopo aver versato il dovuto agli altri creditori. In nessun caso spetta all’acquirente pagare i creditori: l’acquisto all’asta prevede che l’acquirente entri in possesso dell’immobile libero da qualunque trascrizione. Non è possibile ottenere dal nuovo proprietario le somme dovute al condominio dal moroso il cui immobile è andato all’asta poiché il credito è stato “cancellato” al momento del trasferimento di proprietà dell’immobile. Nel nostro condominio non si è mai verificato alcun furto agli appartamenti, probabilmente per la presenza del portiere. Ciononostante diversi condomini vorrebbero far installare la videosorveglianza condominiale. Se la maggioranza decide per un impianto, io potrei oppormi alla maggioranza o non pagare la mia quota? No, lei non può evitare di pagare le spese. La videosorveglianza è uno degli impianti la cui installazione è stata liberalizzata con l’entrata in vigore della riforma del condominio. L’art. 1122-bis cod.civ. prevede che la delibera sia approvata con la maggioranza semplice, ossia il sì dei presenti e almeno 500 millesimi. Non si tratta più di una innovazione e quindi lei non può evitare di partecipare alla spesa anche se contrario. Rendiconto annuale bilancio condominiale. L’avanzo di cassa di fine gestione si mette nelle entrate o nelle uscite? L’amministratore lo ha messo nelle uscite per portare a pareggio il bilancio: è corretto? L’operazione è regolare se l’avanzo di cassa è servito per far fronte a spese inizialmente non preventivate in quanto si è trattato semplicemente di utilizzare somme incassate dal condominio senza gravare sui condomini. In alternativa, sarebbe stato necessario restituire le somme anche sotto forma di conguaglio sulle rate del preventivo. Se viceversa l’amministratore ha utilizzato l’avanzo di cassa per far fronte a delle morosità da parte di condomini l’operazione non è regolare. Le morosità debbono essere evidenziate a parte affinché l’amministratore possa richiedere al giudice un decreto ingiuntivo se i condomini non si mettono in regola entro sei mesi dall’approvazione del bilancio. Nell’ottobre 2014 ho venduto il mio appartamento. L’amministratore, per darmi la liberatoria da produrre al notaio, ha preteso la corresponsione dell’intera ultima rata scadente a dicembre 2014. Ora mi invia un avviso di pagamento per un conguaglio inerente il 2014, devo pagare? Dipende da come è stata predisposta la liberatoria che le ha rilasciato l’amministratore. Se si riferisce a tutte le spese inerenti il bilancio 2014 comprese quelle a consuntivo, il pagamento spetta a lei anche se è già subentrato un nuovo proprietario, che, però, le ha evidentemente chiesto la liberatoria come condizione per il rogito. Lei si è impegnato, nell’ambito di un atto pubblico, a garantire l’acquirente da qualunque eventuale pendenza relativa al 2014, motivo per cui ora è tenuto a pagare.