Licenziamento senza preavviso

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Il licenziamento nella maggior parte dei casi necessita di un preavviso, sia per ragioni riguardanti l’azienda e l’attività produttiva, sia per motivi che si concretizzano in un notevole inadempimento da parte del lavoratore.

Esistono ipotesi in cui manca l’obbligo del preavviso, può essere quindi disposto un licenziamento “in tronco”. Il motivo di una soluzione così drastica è riscontrabile nella lesione del vincolo fiduciario. È quello che, in linguaggio giuridico, viene definito licenziamento per giusta causa. Disciplinata dall’art. 2119 c.c., per giusta causa si intende qualunque causa di una gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. Viene definita norma in bianco, norma elastica, perché si riempie di contenuto solo davanti al giudice. Il lavoratore in tale ipoetesi non ha alcun margine di garanzie. La giusta causa è una nozione troppo aperta e la tutela nel codice è assente.

Ad intuito chiunque direbbe che una condotta extra lavorativa non sarebbe capace di  ledere il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. La realtà è ben diversa. Può acquisire rilievo se presenta una particolare gravità. Sono numerosissimi i casi di licenziamenti in tronco per condotte avulse dal contesto lavorativo. La hostess espulsa per la licenziosità delle sue condotte nella vita privata, il bancario licenziato per sfruttamento della prostituzione della moglie.

Nella sua genericità terminologica, il concetto rimanda a facili licenziamenti. 

Si estende l’ambito applicativo della giusta causa fino a lambire l’intimità della vita privata del prestatore di lavoro.