Rinegoziazione dei finanziamenti: nuove misure per le Pmi campane

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Via alle operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti o sospensione dei pagamenti per le piccole imprese della Campania che hanno acceso un mutuo: la Regione aderisce all’accordo sulle “nuove misure per il Via alle operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti o sospensione dei pagamenti per le piccole imprese della Campania che hanno acceso un mutuo: la Regione aderisce all’accordo sulle “nuove misure per il credito alle Pmi” perfezionato con Abi per sostenere il tessuto produttivo locale in questa fase particolarmente negativa della congiuntura economica. Le richieste per attivare le operazioni dovranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014 alle singole banche sulla base della modulistica modello che sarà elaborata dall’Associazione bancaria italiana. Imprese beneficiarie Ma chi potrà beneficiare di queste nuove agevolazioni? Le misure sono indirizzate alle piccole e medie imprese operanti in Italia che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”). Destinatarie degli aiuti sono in particolare le Pmi che vivono una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: riduzione del fatturato; riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale. Operazioni previste Tre le operazioni previste dall’accordo: sospensione dei finanziamenti, allungamento dei finanziamenti e operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. Nel primo caso sono possibili operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (o “mutui”); e sospensioni per 12 mesi o per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” o “mobiliare”. Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che risultino già in essere alla data della firma dell’accordo e non abbiano fruito di analogo beneficio concesso in base alle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni. Le operazioni di allungamento possono invece riguardare la durata dei mutui, l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine, o l’allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenza del credito agrario di conduzione, perfezionato con o senza cambiali. Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al l00 per cento della durata residua del piano di ammortamento e, in ogni caso, non potrà essere superiore a tre anni per i mutui chirografari e a quattro anni per quelli ipotecari. La banca valuterà l’eventuale variazione del tasso d’interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque superare il livello di 200 punti base. Sviluppo Infine, per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività sono previste operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati. In particolare le banche aderenti all’accordo si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa) un finanziamento per le realtà produttive che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.