Separazione e divorzio non sono sinonimi.

203

Nel gergo comune, si è soliti confondere i termini separazione e divorzio addirittura considerandoli sinonimi.  In realtà si tratta di due partiche differenti.

In particolare con la separazione non viene meno lo status di coniuge, cosa che accade invece con il divorzio. Ma andiamo a vedere nel concreto le differenze principali.

Per quanto riguarda la separazione, questa non pone fine al matrimonio, ma va ad incidere solo su alcuni effetti di esso come ad esempio determina lo scioglimento della comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione. Occorre però fare una distinzione tra la SEPARAZIONE PERSONALE E LEGALE.

Con la separazione personale o anche detta di fatto, i coniugi decidono senza formalità ,cioè senza ricorrere dinnanzi ad un giudice, di voler interrompere la loro convivenza. Questo tipo di interruzione non ha effetti dal punto di vista giuridico.

La separazione legale, comporta invece una pronuncia del giudice per cui ci saranno delle statuizioni precise sul mantenimento del coniuge, sull’affidamento dei figli e sulla spettanza di una quota della pensione di reversibilità (visto che non è ancora venuto meno lo status di coniuge).

Inoltre bisogna distinguere tra:

  • la separazione CONSENSUALE che è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e  la moglie, di comune accordo, decidono di separarsi. La separazione consensuale è quindi possibile solo in presenza di un accordo tra i coniugi che vada ad indicare le modalità del mantenimento del coniuge debole e dei diritti di visita e mantenimento della prole. Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e per la prole, il tribunale dispone con decreto l’omologazione delle condizioni, così determinando di diritto la separazione;
  • separazione GIUDIZIALE quando la richiesta di separazione proviene da uno solo dei coniugi. È anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, collaborazione tra i coniugi, mantenimento e cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto .

La particolarità della separazione, è quella di essere considerata come una fase di transizione dove i coniugi possono rimuginare sulla propria posizione prima di determinare la conclusione definitiva del matrimonio. Infatti il legislatore riconosce la possibilità di una RICONCILIAZIONE. In questo caso i coniugi di comune accordo possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione potrà essere nuovamente pronunciata nel caso in cui si siano nuovamente verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

 

Il divorzio permette lo scioglimento del matrimonio quando tra i coniugi è ormai venuta definitivamente meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate dal legislatore. Tra queste vi è la SPERAZIONE LEGALE che protrattasi per un certo periodo di tempo comporta lo scioglimento definitivo del matrimonio.

Originariamente erano necessari 3 anni di separazione legale, oggi a seguito della legge sul cd “DIVORZIO BREVE” sono necessari rispettivamente:

  • 6 mesi in caso di separazione consensuale
  • 12 mesi in caso di separazione giudiziale

Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze.

La donna perde il cognome del marito.

Vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio, cessa la destinazione del fondo patrimoniale , bisognerà decidere sull’assegnazione dell’abitazione familiare, sul versamento assegno divorzile e l’affidamento della prole.

Per cui quando in sede di rito cattolico, il prete dichiara gli sposi “ marito e moglie, finché morte non li separi”, la morte non sarà ahimè l’unica causa di scioglimento del matrimonio.