Terremoto a Ischia, polemica abusivismo: ecco cosa dice la legge regionale

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“Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio”. E’ questo il titolo della legge della Regione Campania approvata il 22 giugno, impugnata dal governo il 7 agosto e ora sotto attacco dopo il terremoto a Ischia. Alla base c’è una possibilità offerta da una legge nazionale, il testo unico sull’edilizia: in caso di mancata demolizione, il Comune può acquisire al patrimonio comunale l’opera abusiva individuando “un particolare interesse pubblico”. 

La legge campana, come spiega l’articolo 1, punta a fornire linee guida per questo genere di edifici, a sostegno degli “enti locali che intendano azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi”. All’art. 2 seguono le disposizioni a cui si dovranno conformare le linee guida che la giunta regionale è chiamata ad approvare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Quindi – ed è questa la parte finita sotto la lente – vengono elencati i parametri per le demolizioni che i Comuni definiscono con propri regolamenti, potendosi avvalere delle linee guida regionali. Con una premessa: resta ferma, si legge nel provvedimento, la “autonoma valutazione del Consigli comunali sull’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale”.

Nell’elenco sui parametri demandati ai Comuni figurano innanzitutto i criteri per valutare che non si determini un conflitto rispetto a preminenti interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico. C’è poi la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale perché non è stato ottemperato l’ordine di demolizione, “anche con preferenza – si legge nel testo – per gli occupanti per necessità”, per esempio chi occupa un alloggio a causa di una particolare economica, “al fine di garantire alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare”.

E ancora i Comuni individuano “i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell’alloggio” e “i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell’alloggio alla composizione del nucleo familiare”.